REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO VI                                                            
       Servizi per il lavoro                                                    
Sezione I                                                                       
Sistema regionale dei servizi per il lavoro                                     
          Art. 35                                                               
Accreditamento                                                                  
1. La Regione, al fine di garantire servizi di adeguata qualita' e              
per l'eventuale concessione di finanziamenti pubblici, accredita                
soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, per la                
gestione dei servizi relativi alle funzioni di cui all'articolo 32,             
comma 3, da erogarsi secondo quanto previsto all'articolo 33, comma             
1.                                                                              
2. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente           
e gli organismi di cui all'articolo 6, entro dodici mesi dalla                  
pubblicazione della presente legge, disciplina, nel rispetto dei                
principi stabiliti dalle leggi nazionali, i criteri ed i requisiti              
per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditamento,             
nonche' le modalita' per la formazione e l'aggiornamento di un                  
apposito elenco dei soggetti accreditati. Tali requisiti attengono,             
in particolare, alle competenze professionali, alle capacita'                   
gestionali, alla dotazione strutturale, strumentale e logistica dei             
soggetti richiedenti. Possono essere previsti ambiti o requisiti                
specifici per l'accreditamento, tra cui l'orientamento nonche'                  
l'accompagnamento al lavoro delle persone con disabilita' o delle               
persone in condizione di svantaggio personale e sociale.                        
3. Nella definizione dei criteri e dei requisiti di cui al comma 2 la           
Giunta regionale tiene conto delle peculiari esigenze, di carattere             
strumentale o relative a specifiche competenze professionali degli              
operatori, con particolare riferimento al lavoro stagionale, ai                 
servizi di cura ed ai lavoratori immigrati, per i quali deve essere             
realizzato materiale informativo plurilingue.                                   
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3,              
lettera d) possono essere accreditati esclusivamente i soggetti                 
autorizzati all'intermediazione a livello nazionale o regionale.                
5. Nel definire i criteri ed i requisiti di cui al comma 2, la Giunta           
regionale tiene conto del raccordo con il sistema di accreditamento             
per la formazione professionale di cui all'articolo 33 della legge              
regionale n. 12 del 2003.                                                       
NOTA ALL'ART. 35                                                                
Comma 5                                                                         
1) Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 33 - Accreditamento                                                       
1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di                     
formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere           
accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti               
pubblici. Detti organismi devono avere quale attivita' prevalente la            
formazione professionale.                                                       
2. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di                  
requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse                      
strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per                     
realizzare attivita' formative nel territorio regionale.                        
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,           
definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi              
che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli                  
essenziali nazionali. Per lo svolgimento di attivita' inerenti                  
l'obbligo formativo, sono previste norme specifiche di                          
accreditamento.                                                                 
4. La Giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco degli organismi             
accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.                        
5. Le imprese e gli enti pubblici e privati, nonche' le aziende                 
pubbliche, che svolgono direttamente attivita' formative per i propri           
dipendenti e collaboratori non sono tenuti ad accreditarsi. Tali                
attivita' possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici.".             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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