LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO VI
Servizi per il lavoro
Sezione I
Sistema regionale dei servizi per il lavoro
Art. 35
Accreditamento
1. La Regione, al fine di garantire servizi di adeguata qualita' e
per l'eventuale concessione di finanziamenti pubblici, accredita
soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, per la
gestione dei servizi relativi alle funzioni di cui all'articolo 32,
comma 3, da erogarsi secondo quanto previsto all'articolo 33, comma
1.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente
e gli organismi di cui all'articolo 6, entro dodici mesi dalla
pubblicazione della presente legge, disciplina, nel rispetto dei
principi stabiliti dalle leggi nazionali, i criteri ed i requisiti
per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditamento,
nonche' le modalita' per la formazione e l'aggiornamento di un
apposito elenco dei soggetti accreditati. Tali requisiti attengono,
in particolare, alle competenze professionali, alle capacita'
gestionali, alla dotazione strutturale, strumentale e logistica dei
soggetti richiedenti. Possono essere previsti ambiti o requisiti
specifici per l'accreditamento, tra cui l'orientamento nonche'
l'accompagnamento al lavoro delle persone con disabilita' o delle
persone in condizione di svantaggio personale e sociale.
3. Nella definizione dei criteri e dei requisiti di cui al comma 2 la
Giunta regionale tiene conto delle peculiari esigenze, di carattere
strumentale o relative a specifiche competenze professionali degli
operatori, con particolare riferimento al lavoro stagionale, ai
servizi di cura ed ai lavoratori immigrati, per i quali deve essere
realizzato materiale informativo plurilingue.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3,
lettera d) possono essere accreditati esclusivamente i soggetti
autorizzati all'intermediazione a livello nazionale o regionale.
5. Nel definire i criteri ed i requisiti di cui al comma 2, la Giunta
regionale tiene conto del raccordo con il sistema di accreditamento
per la formazione professionale di cui all'articolo 33 della legge
regionale n. 12 del 2003.
NOTA ALL'ART. 35
Comma 5
1) Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il
seguente:
"Art. 33 - Accreditamento
1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di
formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere
accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti
pubblici. Detti organismi devono avere quale attivita' prevalente la
formazione professionale.
2. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di
requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse
strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per
realizzare attivita' formative nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi
che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli
essenziali nazionali. Per lo svolgimento di attivita' inerenti
l'obbligo formativo, sono previste norme specifiche di
accreditamento.
4. La Giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco degli organismi
accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
5. Le imprese e gli enti pubblici e privati, nonche' le aziende
pubbliche, che svolgono direttamente attivita' formative per i propri
dipendenti e collaboratori non sono tenuti ad accreditarsi. Tali
attivita' possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici.".