LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO VI
Servizi per il lavoro
Sezione I
Sistema regionale dei servizi per il lavoro
Art. 34
Standard essenziali delle prestazioni
e indirizzi operativi
1. I soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro devono
fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e
datori di lavoro, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi
di non discriminazione e di pari opportunita', con particolare
attenzione alle categorie piu' deboli e a quelle con maggiore
difficolta' nell'inserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed
adeguate su tutto il territorio regionale, sentita la commissione
assembleare competente, e nell'ambito dei processi di collaborazione
istituzionale e di concertazione di cui all'articolo 6, definisce,
nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, gli
standard delle prestazioni cui devono attenersi le Province ed i
soggetti accreditati, nonche' i Comuni singoli o associati allorche'
svolgano le funzioni di orientamento di cui all'articolo 23, comma 4,
nonche' le funzioni di cui all'articolo 32, comma 5. Detti standard
si riferiscono in particolare alle risorse umane e strumentali da
investire nel processo, alle metodologie e modalita' d'erogazione
delle prestazioni, nonche' ai risultati da conseguire in termini
d'efficienza ed efficacia. La Regione sostiene, collaborando con le
Province, azioni finalizzate alla realizzazione dei processi di cui
al presente comma.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti
a livello nazionale al fine di garantire omogeneita' di comportamenti
e la trasparenza nell'azione amministrativa, definisce indirizzi
operativi con particolare riferimento a:
a) i contenuti dell'elenco anagrafico e della scheda professionale
dei lavoratori e modalita' di gestione operativa;
b) i criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica,
la certificazione dell'esistenza o la perdita dello stato di
disoccupazione;
c) le caratteristiche dei moduli relativi alle comunicazioni
obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalita' di
trasmissione, anche telematica, ai servizi competenti;
d) il collocamento mirato di cui alla Legge n. 68 del 1999.