REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO VI                                                            
       Servizi per il lavoro                                                    
Sezione I                                                                       
Sistema regionale dei servizi per il lavoro                                     
          Art. 34                                                               
Standard essenziali delle prestazioni                                           
e indirizzi operativi                                                           
1. I soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro devono            
fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e                 
datori di lavoro, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi           
di non discriminazione e di pari opportunita', con particolare                  
attenzione alle categorie piu' deboli e a quelle con maggiore                   
difficolta' nell'inserimento lavorativo.                                        
2. La Giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed            
adeguate su tutto il territorio regionale, sentita la commissione               
assembleare competente, e nell'ambito dei processi di collaborazione            
istituzionale e di concertazione di cui all'articolo 6, definisce,              
nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, gli                  
standard delle prestazioni cui devono attenersi le Province ed i                
soggetti accreditati, nonche' i Comuni singoli o associati allorche'            
svolgano le funzioni di orientamento di cui all'articolo 23, comma 4,           
nonche' le funzioni di cui all'articolo 32, comma 5. Detti standard             
si riferiscono in particolare alle risorse umane e strumentali da               
investire nel processo, alle metodologie e modalita' d'erogazione               
delle prestazioni, nonche' ai risultati da conseguire in termini                
d'efficienza ed efficacia. La Regione sostiene, collaborando con le             
Province, azioni finalizzate alla realizzazione dei processi di cui             
al presente comma.                                                              
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti           
a livello nazionale al fine di garantire omogeneita' di comportamenti           
e la trasparenza nell'azione amministrativa, definisce indirizzi                
operativi con particolare riferimento a:                                        
a) i contenuti dell'elenco anagrafico e della scheda professionale              
dei lavoratori e modalita' di gestione operativa;                               
b) i criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica,             
la certificazione dell'esistenza o la perdita dello stato di                    
disoccupazione;                                                                 
c) le caratteristiche dei moduli relativi alle comunicazioni                    
obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalita' di                       
trasmissione, anche telematica, ai servizi competenti;                          
d) il collocamento mirato di cui alla Legge n. 68 del 1999.                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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