LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO VI
Servizi per il lavoro
Sezione I
Sistema regionale dei servizi per il lavoro
Art. 33
Modalita' di svolgimento
delle funzioni da parte delle Province
1. Le Province svolgono le funzioni di cui all'articolo 32 mediante i
propri uffici, in particolare attraverso proprie strutture denominate
"Centri per l'impiego". Le Province svolgono direttamente le funzioni
di cui all'articolo 32, comma 3 ovvero tramite soggetti, pubblici o
privati, accreditati ai sensi della presente legge, selezionati
mediante procedure ad evidenza pubblica. Tali soggetti intervengono,
in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle Province,
al fine di completare la gamma, migliorare la qualita' ed ampliare la
diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi, nonche' per
fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti.
I servizi di cui all'articolo 32 sono erogati senza oneri per i
lavoratori e le persone in cerca di occupazione.
2. Le Province possono individuare forme di collaborazione con i
soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale o
regionale. In tale contesto la Giunta regionale, sentiti gli
organismi di cui all'articolo 6 e secondo quanto previsto dalla legge
regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione), definisce criteri e modalita' per la reciproca
messa a disposizione delle banche dati.