LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO V
Apprendistato
Art. 31
Sostegno e qualificazione della formazione
nei contratti di apprendistato
1. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione
sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6,
definisce i criteri e le modalita' di sostegno e contribuzione alla
realizzazione e qualificazione delle attivita' formative
dell'apprendistato. Tali sostegno e contribuzione possono essere
attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti
bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.
2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con
gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai
fini della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della
formazione di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo
n. 276 del 2003.
NOTA ALL'ART. 31
Comma 2
1) Il testo dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del
2003 e' il seguente:
"Art. 53 - Incentivi economici e normativi e disposizioni
previdenziali
(omissis)
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla
occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione
economica la cui erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva
verifica della formazione svolta secondo le modalita' definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalita' di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma
1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del
100 per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude
l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa
contribuzione.
(omissis)".