REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

          CAPO V                                                                
        Apprendistato                                                           
          Art. 31                                                               
Sostegno e qualificazione della formazione                                      
nei contratti di apprendistato                                                  
1. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione                 
sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6,                
definisce i criteri e le modalita' di sostegno e contribuzione alla             
realizzazione e qualificazione delle attivita' formative                        
dell'apprendistato. Tali sostegno e contribuzione possono essere                
attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti                  
bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.                                     
2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con            
gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai             
fini della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della             
formazione di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo             
n. 276 del 2003.                                                                
NOTA ALL'ART. 31                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del           
2003 e' il seguente:                                                            
"Art. 53 - Incentivi economici e normativi e disposizioni                       
previdenziali                                                                   
(omissis)                                                                       
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla                     
occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione                
economica la cui erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva              
verifica della formazione svolta secondo le modalita' definite con              
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa             
con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella                 
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il           
datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle              
finalita' di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma            
1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la                 
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di             
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal            
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del              
100 per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude                         
l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa           
contribuzione.                                                                  
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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