REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

          CAPO V                                                                
        Apprendistato                                                           
          Art. 30                                                               
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma                                  
o per percorsi di alta formazione                                               
1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per            
l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, di cui            
all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003.                        
2. Per queste finalita' la Giunta regionale, con le modalita' di cui            
all'articolo 28, comma 2, promuove e sostiene sperimentazioni, da               
attuarsi nell'ambito di intese con Universita', istituzioni                     
scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione                     
professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano            
titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le                     
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente           
maggiormente rappresentative.                                                   
3. I contratti di apprendistato in attuazione delle intese di cui al            
comma 2 sono realizzati, nelle singole imprese, nel rispetto degli              
accordi di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori            
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.                                
4. La Giunta regionale, anche attraverso le intese con i soggetti di            
cui al comma 2, definisce standard della formazione nel contratto di            
apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta           
formazione, nonche' criteri per il riconoscimento e la certificazione           
delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli.                           
NOTA ALL'ART. 30                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 50 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per                 
percorsi di alta formazione                                                     
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con                 
contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio             
di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio                 
universitari e della alta formazione, nonche' per la specializzazione           
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della Legge 17 maggio 1999,            
n. 144, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove           
anni.                                                                           
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita           
ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di                      
apprendistato di cui al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal             
diciassettesimo anno di eta'.                                                   
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata            
dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di           
alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che                 
attengono alla formazione, in accordo con le associazioni                       
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le                
universita' e le altre istituzioni formative.".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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