LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO V
Apprendistato
Art. 30
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione
1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per
l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Per queste finalita' la Giunta regionale, con le modalita' di cui
all'articolo 28, comma 2, promuove e sostiene sperimentazioni, da
attuarsi nell'ambito di intese con Universita', istituzioni
scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione
professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano
titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
maggiormente rappresentative.
3. I contratti di apprendistato in attuazione delle intese di cui al
comma 2 sono realizzati, nelle singole imprese, nel rispetto degli
accordi di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4. La Giunta regionale, anche attraverso le intese con i soggetti di
cui al comma 2, definisce standard della formazione nel contratto di
apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione, nonche' criteri per il riconoscimento e la certificazione
delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli.
NOTA ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e'
il seguente:
"Art. 50 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con
contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio
di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, nonche' per la specializzazione
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della Legge 17 maggio 1999,
n. 144, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove
anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita
ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato di cui al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata
dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che
attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le
universita' e le altre istituzioni formative.".