REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

          CAPO V                                                                
        Apprendistato                                                           
          Art. 29                                                               
Formazione per l'apprendistato professionalizzante                              
1. Relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui                   
all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, la Giunta              
regionale, con le modalita' di cui all'articolo 28, comma 2,                    
definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali            
stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle           
qualifiche nonche', per quanto attiene l'articolazione della                    
formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai             
contratti collettivi di lavoro.                                                 
2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che             
viene attuata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente             
formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro; in tal caso deve                 
essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata                      
prioritariamente alla produzione di beni o servizi. Essa si realizza            
mediante un percorso formativo finalizzato a conferire                          
all'apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per           
l'acquisizione di adeguata capacita' professionale. Tale formazione             
deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le                    
modalita' stabilite dalla Giunta regionale.                                     
NOTA ALL'ART. 29                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 49 - Apprendistato professionalizzante                                    
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con                 
contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento            
di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la                 
acquisizione di competenze di base, trasversali e                               
tecnico-professionali, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto               
anni e i ventinove anni.                                                        
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale,                     
conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di           
apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal           
diciassettesimo anno di eta'.                                                   
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e                
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano            
nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di                      
qualificazione da conseguire, la durata del contratto di                        
apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non puo'                   
comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.                         
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e' disciplinato            
in base ai seguenti principi:                                                   
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della                    
prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale,             
nonche' della eventuale qualifica che potra' essere acquisita al                
termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della                     
formazione aziendale od extra-aziendale;                                        
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe            
di cottimo;                                                                     
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di             
lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto               
disposto dall'articolo 2118 del Codice civile;                                  
d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato svolti                    
nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli            
dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite                  
massimo di durata di cui al comma 3;                                            
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di                 
apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato               
motivo.                                                                         
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato                 
professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome            
di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e                  
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano            
regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:             
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o                  
esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la                 
acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;                     
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello                 
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e                
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la               
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle                  
modalita' di erogazione e della articolazione della formazione,                 
esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla                 
capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti              
esterni;                                                                        
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del           
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della                   
qualifica professionale ai fini contrattuali;                                   
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;            
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze                  
adeguate.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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