LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO V
Apprendistato
Art. 29
Formazione per l'apprendistato professionalizzante
1. Relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui
all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, la Giunta
regionale, con le modalita' di cui all'articolo 28, comma 2,
definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali
stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle
qualifiche nonche', per quanto attiene l'articolazione della
formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai
contratti collettivi di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che
viene attuata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente
formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro; in tal caso deve
essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata
prioritariamente alla produzione di beni o servizi. Essa si realizza
mediante un percorso formativo finalizzato a conferire
all'apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per
l'acquisizione di adeguata capacita' professionale. Tale formazione
deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le
modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
NOTA ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e'
il seguente:
"Art. 49 - Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con
contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento
di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la
acquisizione di competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di
qualificazione da conseguire, la durata del contratto di
apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non puo'
comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e' disciplinato
in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della
prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale,
nonche' della eventuale qualifica che potra' essere acquisita al
termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della
formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe
di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 2118 del Codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato svolti
nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli
dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite
massimo di durata di cui al comma 3;
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di
apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o
esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la
acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle
modalita' di erogazione e della articolazione della formazione,
esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla
capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti
esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della
qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze
adeguate.".