LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO V
Apprendistato
Art. 28
Formazione nel contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione
1. In relazione al contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione la Regione privilegia le
modalita' proprie della programmazione integrata tra formazione
professionale ed istruzione di cui alla legge regionale n. 12 del
2003, per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico
professionali, con l'obiettivo del conseguimento della qualifica
professionale ed anche al fine di favorire il rientro nei sistemi di
formazione ed istruzione.
2. La Giunta regionale, nel rispetto degli standard di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30), definiti ai sensi
della Legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale), d'intesa con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'istruzione, universita' e ricerca, nonche',
a seguito del processo di concertazione sociale e di collaborazione
istituzionale di cui all'articolo 6 e sentita la commissione
assembleare competente, stabilisce gli aspetti formativi del
contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione.
NOTA ALL'ART. 28
1) Il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 e' il seguente:
"Art. 48 - Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con
contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano
compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore
a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di una qualifica
professionale. La durata del contratto e' determinata in
considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio,
dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonche' del bilancio
delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai
soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti
formativi definiti ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato in base ai
seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della
prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo
individuale, nonche' della qualifica che potra' essere acquisita al
termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della
formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe
di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di
apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e'
rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge 28
marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla
azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in
funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi
formativi definiti ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle
modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della
qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze
adeguate.".