REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

          CAPO V                                                                
        Apprendistato                                                           
          Art. 28                                                               
Formazione nel contratto di apprendistato                                       
per l'espletamento del diritto-dovere                                           
di istruzione e formazione                                                      
1. In relazione al contratto di apprendistato per l'espletamento del            
diritto-dovere di istruzione e formazione la Regione privilegia le              
modalita' proprie della programmazione integrata tra formazione                 
professionale ed istruzione di cui alla legge regionale n. 12 del               
2003, per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico           
professionali, con l'obiettivo del conseguimento della qualifica                
professionale ed anche al fine di favorire il rientro nei sistemi di            
formazione ed istruzione.                                                       
2. La Giunta regionale, nel rispetto degli standard di cui                      
all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276               
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del               
lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30), definiti ai sensi           
della Legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la                      
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli                  
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione              
professionale), d'intesa con il Ministero del lavoro e delle                    
politiche sociali e dell'istruzione, universita' e ricerca, nonche',            
a seguito del processo di concertazione sociale e di collaborazione             
istituzionale di cui all'articolo 6 e sentita la commissione                    
assembleare competente, stabilisce gli aspetti formativi del                    
contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di             
istruzione e formazione.                                                        
NOTA ALL'ART. 28                                                                
1) Il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003,             
n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato             
del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 e' il seguente:              
"Art. 48 - Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di               
istruzione e formazione                                                         
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con                 
contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di             
istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano                 
compiuto quindici anni.                                                         
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del                         
diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore            
a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di una qualifica                  
professionale. La durata del contratto e' determinata in                        
considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio,             
dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonche' del bilancio           
delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai            
soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti               
formativi definiti ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.                   
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del                         
diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato in base ai            
seguenti principi:                                                              
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della                    
prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo               
individuale, nonche' della qualifica che potra' essere acquisita al             
termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della                     
formazione aziendale od extra-aziendale;                                        
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe            
di cottimo;                                                                     
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di             
lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto               
disposto dall'articolo 2118 del codice civile;                                  
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di                 
apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato               
motivo.                                                                         
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per             
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e'                 
rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,              
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del            
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite            
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro                 
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel                  
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:                             
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge 28            
marzo 2003, n. 53;                                                              
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla            
azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in              
funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi               
formativi definiti ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53;                   
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello                 
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e                
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la               
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle                  
modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli           
standard generali fissati dalle regioni competenti;                             
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del           
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della                   
qualifica professionale ai fini contrattuali;                                   
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;            
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze                  
adeguate.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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