REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

          CAPO V                                                                
        Apprendistato                                                           
          Art. 27                                                               
Aspetti formativi dei contratti di apprendistato                                
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del               
2003, la presente legge, nel rispetto della normativa dello Stato in            
materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello            
nazionale, nonche' dei contratti collettivi di lavoro, detta norme              
per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di                
apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:                      
a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione            
e formazione;                                                                   
b) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una               
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un                        
apprendimento tecnico-professionale;                                            
c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di             
alta formazione.                                                                
2. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali rappresentate             
nella commissione di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 12            
del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali,              
ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche,           
gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri                  
progettuali da osservare per l'identificazione degli obiettivi                  
formativi da conseguire e delle modalita' per la verifica dei                   
risultati.                                                                      
3. La formazione per i contratti di apprendistato si articola secondo           
un piano formativo individuale che delinea il percorso formativo                
dell'apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi di cui al               
comma 2, ed in relazione alle competenze possedute dall'apprendista             
stesso. A tal fine la Giunta regionale definisce, secondo le forme di           
cui al comma 2, criteri e modalita' per la formulazione dei piani               
formativi individuali.                                                          
4. Possono essere realizzate, da parte degli enti bilaterali di cui             
all'articolo 10, comma 5, azioni di monitoraggio e valutazione                  
dell'apprendistato sul territorio regionale nonche', sulla base delle           
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, azioni di                
assistenza tecnica.                                                             
NOTA ALL'ART. 27                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 51 della legge regionale n. 12 del 2003 e'                
riportato alla nota 1) dell'art. 2.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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