LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO V
Apprendistato
Art. 27
Aspetti formativi dei contratti di apprendistato
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del
2003, la presente legge, nel rispetto della normativa dello Stato in
materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello
nazionale, nonche' dei contratti collettivi di lavoro, detta norme
per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di
apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione;
b) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un
apprendimento tecnico-professionale;
c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione.
2. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali rappresentate
nella commissione di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 12
del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali,
ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche,
gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri
progettuali da osservare per l'identificazione degli obiettivi
formativi da conseguire e delle modalita' per la verifica dei
risultati.
3. La formazione per i contratti di apprendistato si articola secondo
un piano formativo individuale che delinea il percorso formativo
dell'apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi di cui al
comma 2, ed in relazione alle competenze possedute dall'apprendista
stesso. A tal fine la Giunta regionale definisce, secondo le forme di
cui al comma 2, criteri e modalita' per la formulazione dei piani
formativi individuali.
4. Possono essere realizzate, da parte degli enti bilaterali di cui
all'articolo 10, comma 5, azioni di monitoraggio e valutazione
dell'apprendistato sul territorio regionale nonche', sulla base delle
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, azioni di
assistenza tecnica.
NOTA ALL'ART. 27
Comma 2
1) Il testo dell'art. 51 della legge regionale n. 12 del 2003 e'
riportato alla nota 1) dell'art. 2.