REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

               CAPO IV                                                          
        Orientamento e tirocini                                                 
          Art. 26                                                               
Qualificazione dei tirocini                                                     
1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,            
definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la             
certificazione delle competenze acquisite.                                      
2. Le Province, per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 1,               
promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:              
a) il miglioramento della capacita' di promozione e realizzazione dei           
tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;                              
b) l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei           
tirocinanti, nonche' l'eventuale assunzione dell'onere della                    
copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;                         
c) azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e                   
formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini;                         
d) attivita' di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti                  
ospitanti e tirocinanti.                                                        
3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei                  
tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti             
promotori di cui all'articolo 25, comma 3 e le parti sociali.                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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