LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO IV
Orientamento e tirocini
Art. 26
Qualificazione dei tirocini
1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,
definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la
certificazione delle competenze acquisite.
2. Le Province, per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 1,
promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:
a) il miglioramento della capacita' di promozione e realizzazione dei
tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
b) l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei
tirocinanti, nonche' l'eventuale assunzione dell'onere della
copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;
c) azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e
formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini;
d) attivita' di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti
ospitanti e tirocinanti.
3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei
tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti
promotori di cui all'articolo 25, comma 3 e le parti sociali.