LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO IV
Orientamento e tirocini
Art. 25
Soggetti promotori, durata
e limiti quantitativi dei tirocini
1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto agli articoli
5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, adotta disposizioni,
sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, in relazione a:
a) i destinatari;
b) il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed
il personale operante presso i soggetti ospitanti di cui all'articolo
24, comma 2, con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo
determinato, o, comunque, con un ruolo organizzativo chiaramente
definito, ovvero in qualita' di soci lavoratori, o liberi
professionisti associati;
c) le professionalita' ad alto contenuto specialistico che consentono
di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti
professioni, anche senza lavoratori dipendenti;
d) la durata massima dei tirocini, che non puo' superare i dodici
mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di
iniziative rivolte a persone con disabilita', prevedendo altresi' le
condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, che dovranno
essere concordate nel progetto di tirocinio; le verifiche e, per i
tirocini realizzati nell'ambito della programmazione della Regione e
delle Province, le eventuali sanzioni in caso di inadempienze.
2. La Giunta regionale puo' altresi' individuare condizioni di
maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di
svantaggio, allorche' realizzati presso le cooperative sociali ed i
loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge
n. 381 del 1991.
3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:
a) le Province;
b) le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali
e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonche' le
altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli
riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai
propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al
conseguimento dei titoli accademici;
c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con riferimento ai
propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al
conseguimento del relativo titolo di studio;
d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della
formazione professionale;
e) le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario in
quanto esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge
regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio
universitario. Abrogazione della L.R. 9 ottobre 1990, n. 46 e della
L.R. 19 luglio 1991, n. 20);
f) comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali,
purche' iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti
individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno
seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale,
anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro
pieno reinserimento sociale;
g) le Aziende unita' sanitarie locali, relativamente a quanti hanno
seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale,
anche per un congruo periodo a questi successivo;
h) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla
gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2,
secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;
i) i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonche' le associazioni e gli enti autorizzati dalla
Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, all'esercizio di funzioni
di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con
riferimento a modalita', criteri e particolari categorie di utenti,
che sono definiti dalla Giunta regionale;
j) gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.
4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dagli
articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le
previsioni di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196
(Norme in materia di promozione dell'occupazione).
NOTE ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il
seguente:
"Art. 5 - Riconoscimenti e certificazioni
1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la
certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento puo'
essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni
comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o
altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con
le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la
definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e
l'individuazione degli a'mbiti di utilizzazione delle diverse
competenze, nonche' per il riconoscimento delle competenze acquisite
nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi
formativi.
2. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i
soggetti formativi del sistema. Gli organismi di formazione
professionale accreditati trasmettono al sistema informativo
regionale, di cui all'articolo 16, le certificazioni rilasciate al
fine della costituzione del relativo repertorio.".
2) Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il
seguente:
"Art. 9 - Metodologie didattiche nel sistema formativo
1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema
formativo, le attivita' formative, in particolare quelle in
integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono
realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico,
pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente
lavorativo. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche
attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.
2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione
nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative,
orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di
lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla
base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il
datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a
compiti di promozione ed assumono la responsabilita' della qualita' e
della regolarita' dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio
deve essere sottoscritto dal tirocinante.
3. L'alternanza scuola-lavoro e' una modalita' didattica, non
costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi
di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale
efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e
inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso
esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati
all'accoglienza ed alla formazione.".
3) Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il
seguente:
"Art. 30 - Accesso alla formazione professionale iniziale
1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale definiti a livello
nazionale, la Regione stabilisce i requisiti e l'eta' di accesso,
anche differenziati, alla formazione professionale iniziale in
relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure
professionali.
2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in
esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano
validita' nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al
comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di
primo grado accedono alla formazione professionale iniziale
frequentando, almeno per un anno, il biennio integrato di cui
all'articolo 27 della presente legge.
3. Al fine di favorire il potenziamento dell'offerta formativa e di
evitare fenomeni di dispersione la Regione e le Province finanziano
prioritariamente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, percorsi di
formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il
biennio integrato e quelli che si realizzano in continuita' con lo
stesso.".
Comma 2
4) Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381 del
1991 e' riportato dalla nota 1) dell'art. 22.
Comma 4
5) Relativamente agli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12
del 2003, si vedano le note 1), 2) e 3) del presente articolo.
6) Il testo dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 Norme in
materia di promozione dell'occupazione e' il seguente:
"Art. 18 - Tirocini formativi e di orientamento
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e
stages a favore di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo
scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei limiti delle
risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su
proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di
lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle
iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego
e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; universita'; provveditorati agli studi; istituzioni
scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore
legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a
partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi
dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunita'
terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti
negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla
regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di
orientamento e di formazione, con priorita' per quelli definiti
all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni
intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di
lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di
lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro
mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in
funzione della specificita' dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i
tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la
responsabilita' civile e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attivita'; nel caso in cui
i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il datore di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta
convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attivita' svolte
nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui
al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per
l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e criteri stabiliti
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei
limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito
del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n.
236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi
all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a
favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse
da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta
dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap impiegati nei
tirocini ai fini della Legge 1 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, purche' gli stessi tirocini siano oggetto di
convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della Legge 28 febbraio
1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.".