REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

               CAPO IV                                                          
        Orientamento e tirocini                                                 
          Art. 25                                                               
Soggetti promotori, durata                                                      
e limiti quantitativi dei tirocini                                              
1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto agli articoli           
5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, adotta disposizioni,            
sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, in relazione a:                    
a) i destinatari;                                                               
b) il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed           
il personale operante presso i soggetti ospitanti di cui all'articolo           
24, comma 2, con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo                  
determinato, o, comunque, con un ruolo organizzativo chiaramente                
definito, ovvero in qualita' di soci lavoratori, o liberi                       
professionisti associati;                                                       
c) le professionalita' ad alto contenuto specialistico che consentono           
di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti            
professioni, anche senza lavoratori dipendenti;                                 
d) la durata massima dei tirocini, che non puo' superare i dodici               
mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di                     
iniziative rivolte a persone con disabilita', prevedendo altresi' le            
condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, che dovranno                
essere concordate nel progetto di tirocinio; le verifiche e, per i              
tirocini realizzati nell'ambito della programmazione della Regione e            
delle Province, le eventuali sanzioni in caso di inadempienze.                  
2. La Giunta regionale puo' altresi' individuare condizioni di                  
maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di               
svantaggio, allorche' realizzati presso le cooperative sociali ed i             
loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge            
n. 381 del 1991.                                                                
3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:                                
a) le Province;                                                                 
b) le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali            
e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonche' le            
altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli                      
riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai                 
propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al                       
conseguimento dei titoli accademici;                                            
c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con riferimento ai           
propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al                       
conseguimento del relativo titolo di studio;                                    
d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della                  
formazione professionale;                                                       
e) le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario in             
quanto esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge                 
regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio           
universitario. Abrogazione della L.R. 9 ottobre 1990, n. 46 e della             
L.R. 19 luglio 1991, n. 20);                                                    
f) comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali,                
purche' iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti                     
individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno               
seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale,           
anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro              
pieno reinserimento sociale;                                                    
g) le Aziende unita' sanitarie locali, relativamente a quanti hanno             
seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale,           
anche per un congruo periodo a questi successivo;                               
h) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla                
gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2,             
secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;                              
i) i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e                   
agricoltura, nonche' le associazioni e gli enti autorizzati dalla               
Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, all'esercizio di funzioni             
di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con                   
riferimento a modalita', criteri e particolari categorie di utenti,             
che sono definiti dalla Giunta regionale;                                       
j) gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.                         
4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dagli                   
articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le             
previsioni di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196            
(Norme in materia di promozione dell'occupazione).                              
NOTE ALL'ART. 25                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 5 - Riconoscimenti e certificazioni                                       
1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la           
certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento puo'               
essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni                      
comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o           
altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con           
le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la               
definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e             
l'individuazione degli a'mbiti di utilizzazione delle diverse                   
competenze, nonche' per il riconoscimento delle competenze acquisite            
nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi                  
formativi.                                                                      
2. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i                
soggetti formativi del sistema. Gli organismi di formazione                     
professionale accreditati trasmettono al sistema informativo                    
regionale, di cui all'articolo 16, le certificazioni rilasciate al              
fine della costituzione del relativo repertorio.".                              
2) Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 9 - Metodologie didattiche nel sistema formativo                          
1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema               
formativo, le attivita' formative, in particolare quelle in                     
integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono               
realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico,                 
pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente               
lavorativo. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche            
attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.             
2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione             
nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative,                     
orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di              
lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla             
base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il                
datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a            
compiti di promozione ed assumono la responsabilita' della qualita' e           
della regolarita' dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio            
deve essere sottoscritto dal tirocinante.                                       
3. L'alternanza scuola-lavoro e' una modalita' didattica, non                   
costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi             
di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale             
efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e                
inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso                   
esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati                    
all'accoglienza ed alla formazione.".                                           
3) Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 30 - Accesso alla formazione professionale iniziale                       
1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia             
di istruzione e formazione professionale definiti a livello                     
nazionale, la Regione stabilisce i requisiti e l'eta' di accesso,               
anche differenziati, alla formazione professionale iniziale in                  
relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure            
professionali.                                                                  
2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in             
esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano              
validita' nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al             
comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di                
primo grado accedono alla formazione professionale iniziale                     
frequentando, almeno per un anno, il biennio integrato di cui                   
all'articolo 27 della presente legge.                                           
3. Al fine di favorire il potenziamento dell'offerta formativa e di             
evitare fenomeni di dispersione la Regione e le Province finanziano             
prioritariamente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, percorsi di               
formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il               
biennio integrato e quelli che si realizzano in continuita' con lo              
stesso.".                                                                       
Comma 2                                                                         
4) Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381 del             
1991 e' riportato dalla nota 1) dell'art. 22.                                   
Comma 4                                                                         
5) Relativamente agli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12            
del 2003, si vedano le note 1), 2) e 3) del presente articolo.                  
6) Il testo dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 Norme in            
materia di promozione dell'occupazione e' il seguente:                          
"Art. 18 - Tirocini formativi e di orientamento                                 
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e            
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta             
del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e               
stages a favore di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo                    
scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con                  
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di                  
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'universita'            
e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi                
dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate,              
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,           
disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:             
a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei limiti delle                
risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su                   
proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei               
datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a            
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di               
lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente                    
determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle               
iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego           
e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza                 
sociale; universita'; provveditorati agli studi; istituzioni                    
scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore               
legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a                
partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi            
dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunita'                 
terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti             
negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento           
lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla                 
regione;                                                                        
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di                       
orientamento e di formazione, con priorita' per quelli definiti                 
all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni,            
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a              
livello nazionale;                                                              
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni                  
intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di                 
lavoro pubblici e privati;                                                      
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di             
lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro            
mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in                  
funzione della specificita' dei diversi tipi di utenti;                         
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i                      
tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale             
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la            
responsabilita' civile e di garantire la presenza di un tutore come             
responsabile didattico-organizzativo delle attivita'; nel caso in cui           
i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli             
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza                   
sociale, il datore di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta               
convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;                        
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attivita' svolte           
nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui           
al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per                      
l'accensione di un rapporto di lavoro;                                          
g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e criteri stabiliti            
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei           
limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito             
del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.            
148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n.              
236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi              
all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a           
favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse            
da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui           
i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta                
dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;                         
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;                               
i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap impiegati nei              
tirocini ai fini della Legge 1 aprile 1968, n. 482, e successive                
modificazioni, purche' gli stessi tirocini siano oggetto di                     
convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della Legge 28 febbraio              
1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.".                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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