LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO IV
Orientamento e tirocini
Art. 24
Tirocini
1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia
dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di
orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge
regionale n. 12 del 2003, quali strumenti, non costituenti rapporti
di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte
professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto
al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della
regolarita' e qualita' dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da
apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di
lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando
le condizioni di cui all'articolo 25, comma 1, il datore di lavoro
puo' essere costituito da imprenditore o da persona esercente una
professione, ancorche' senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono
attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal
tirocinante.
3. I tirocini sono destinati ai cittadini dell'Unione Europea, o
provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in
condizione di regolarita', sul territorio regionale, in possesso dei
requisiti di accesso come stabiliti all'articolo 30, comma 1 della
legge regionale n. 12 del 2003. E' obbligatoria l'assicurazione del
tirocinante contro gli infortuni e per responsabilita' civile verso
terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione
con il soggetto ospitante.
4. I soggetti promotori inviano copia delle convenzioni e dei
progetti di tirocinio alla Direzione provinciale del lavoro ed alla
Provincia territorialmente competente, nonche' alle rappresentanze
provinciali confederali delle organizzazioni sindacali rappresentate
nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3, le quali ne
informano le rappresentanze sindacali aziendali ove presenti.
5. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore
responsabile didattico ed organizzativo dell'attivita', posto a
disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonche' un
responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
6. I soggetti ospitanti e i soggetti promotori dei tirocini possono
assegnare borse di studio in favore dei tirocinanti per la durata del
tirocinio.
NOTE ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del
2003 e' il seguente:
"Art. 9 - Metodologie didattiche nel sistema formativo
(omissis)
2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione
nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative,
orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di
lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla
base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il
datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a
compiti di promozione ed assumono la responsabilita' della qualita' e
della regolarita' dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio
deve essere sottoscritto dal tirocinante.
(omissis)".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 12 del
2003 e' il seguente:
"Art. 30 - Accesso alla formazione professionale iniziale
1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale definiti a livello
nazionale, la Regione stabilisce i requisiti e l'eta' di accesso,
anche differenziati, alla formazione professionale iniziale in
relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure
professionali.
(omissis)"