REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

               CAPO IV                                                          
        Orientamento e tirocini                                                 
          Art. 24                                                               
Tirocini                                                                        
1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia           
dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di              
orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge                
regionale n. 12 del 2003, quali strumenti, non costituenti rapporti             
di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte                 
professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la            
conoscenza diretta del mondo del lavoro.                                        
2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto             
al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della                  
regolarita' e qualita' dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da             
apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di                  
lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando           
le condizioni di cui all'articolo 25, comma 1, il datore di lavoro              
puo' essere costituito da imprenditore o da persona esercente una               
professione, ancorche' senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono             
attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal                  
tirocinante.                                                                    
3. I tirocini sono destinati ai cittadini dell'Unione Europea, o                
provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in                     
condizione di regolarita', sul territorio regionale, in possesso dei            
requisiti di accesso come stabiliti all'articolo 30, comma 1 della              
legge regionale n. 12 del 2003. E' obbligatoria l'assicurazione del             
tirocinante contro gli infortuni e per responsabilita' civile verso             
terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione              
con il soggetto ospitante.                                                      
4. I soggetti promotori inviano copia delle convenzioni e dei                   
progetti di tirocinio alla Direzione provinciale del lavoro ed alla             
Provincia territorialmente competente, nonche' alle rappresentanze              
provinciali confederali delle organizzazioni sindacali rappresentate            
nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3, le quali ne                   
informano le rappresentanze sindacali aziendali ove presenti.                   
5. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore                       
responsabile didattico ed organizzativo dell'attivita', posto a                 
disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonche' un                   
responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.                       
6. I soggetti ospitanti e i soggetti promotori dei tirocini possono             
assegnare borse di studio in favore dei tirocinanti per la durata del           
tirocinio.                                                                      
NOTE ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del               
2003 e' il seguente:                                                            
"Art. 9 - Metodologie didattiche nel sistema formativo                          
(omissis)                                                                       
2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione             
nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative,                     
orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di              
lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla             
base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il                
datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a            
compiti di promozione ed assumono la responsabilita' della qualita' e           
della regolarita' dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio            
deve essere sottoscritto dal tirocinante.                                       
(omissis)".                                                                     
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 12 del              
2003 e' il seguente:                                                            
"Art. 30 - Accesso alla formazione professionale iniziale                       
1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia             
di istruzione e formazione professionale definiti a livello                     
nazionale, la Regione stabilisce i requisiti e l'eta' di accesso,               
anche differenziati, alla formazione professionale iniziale in                  
relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure            
professionali.                                                                  
(omissis)"                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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