LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO IV
Orientamento e tirocini
Art. 23
Orientamento al lavoro
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale
n. 12 del 2003, la funzione di orientamento al lavoro di cui
all'articolo 32, comma 3, lettera b) si esplica attraverso
l'erogazione di servizi per il sostegno e l'aiuto alla persona nella
ricerca di prima o nuova occupazione, anche mediante iniziative di
accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.
2. La Giunta regionale definisce, secondo quanto previsto
all'articolo 35, comma 2, le figure professionali di riferimento e
gli standard di servizio per l'orientamento. La Giunta regionale
sostiene, inoltre, la qualificazione degli operatori e delle
attivita'.
3. Le Province programmano i servizi di orientamento al lavoro
perseguendo l'obiettivo della loro qualificazione e dell'integrazione
con gli ambiti in cui la funzione di orientamento e' esercitata dai
soggetti del sistema formativo.
4. I Comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla legge
regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di enti locali), possono svolgere le
funzioni di informazione e orientamento di cui all'articolo 32, comma
3, lettere a) e b), nel rispetto degli standard essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 34. Relativamente a tali funzioni i
Comuni garantiscono adeguate forme di informazione e raccordo nei
confronti delle Province.
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il
seguente:
"Art. 11 - Orientamento
1. La Regione e gli Enti locali, in attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, sostengono interventi e servizi di orientamento
svolti dai soggetti formativi, anche in collaborazione con le
famiglie, al fine di supportare le persone nella formulazione ed
attuazione consapevole delle proprie scelte formative e
professionali.
2. La funzione di orientamento si esplica:
a) nell'educazione alla scelta, che consiste in attivita' finalizzate
a favorire la comprensione e l'espressione di interessi, attitudini
ed inclinazioni degli studenti, nel contesto dei percorsi di
istruzione e di formazione, a partire dalla scuola secondaria di
primo grado;
b) nell'educazione alle opportunita' professionali, che consiste in
attivita' finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del
lavoro.
3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, e
le Province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di
formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni
di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei
docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati
strumenti.".