REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

               CAPO IV                                                          
        Orientamento e tirocini                                                 
          Art. 23                                                               
Orientamento al lavoro                                                          
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale           
n. 12 del 2003, la funzione di orientamento al lavoro di cui                    
all'articolo 32, comma 3, lettera b) si esplica attraverso                      
l'erogazione di servizi per il sostegno e l'aiuto alla persona nella            
ricerca di prima o nuova occupazione, anche mediante iniziative di              
accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.                        
2. La Giunta regionale definisce, secondo quanto previsto                       
all'articolo 35, comma 2, le figure professionali di riferimento e              
gli standard di servizio per l'orientamento. La Giunta regionale                
sostiene, inoltre, la qualificazione degli operatori e delle                    
attivita'.                                                                      
3. Le Province programmano i servizi di orientamento al lavoro                  
perseguendo l'obiettivo della loro qualificazione e dell'integrazione           
con gli ambiti in cui la funzione di orientamento e' esercitata dai             
soggetti del sistema formativo.                                                 
4. I Comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla legge                  
regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e           
altre disposizioni in materia di enti locali), possono svolgere le              
funzioni di informazione e orientamento di cui all'articolo 32, comma           
3, lettere a) e b), nel rispetto degli standard essenziali delle                
prestazioni di cui all'articolo 34. Relativamente a tali funzioni i             
Comuni garantiscono adeguate forme di informazione e raccordo nei               
confronti delle Province.                                                       
NOTA ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 11 - Orientamento                                                         
1. La Regione e gli Enti locali, in attuazione dei principi di cui              
all'articolo 2, sostengono interventi e servizi di orientamento                 
svolti dai soggetti formativi, anche in collaborazione con le                   
famiglie, al fine di supportare le persone nella formulazione ed                
attuazione consapevole delle proprie scelte formative e                         
professionali.                                                                  
2. La funzione di orientamento si esplica:                                      
a) nell'educazione alla scelta, che consiste in attivita' finalizzate           
a favorire la comprensione e l'espressione di interessi, attitudini             
ed inclinazioni degli studenti, nel contesto dei percorsi di                    
istruzione e di formazione, a partire dalla scuola secondaria di                
primo grado;                                                                    
b) nell'educazione alle opportunita' professionali, che consiste in             
attivita' finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del             
lavoro.                                                                         
3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, e             
le Province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di            
formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni             
di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei              
docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati            
strumenti.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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