REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO III                                                           
       Politiche attive per il lavoro                                           
Sezione I                                                                       
Finalita' e strumenti                                                           
          Art. 22                                                               
Programmi di inserimento lavorativo                                             
in cooperative sociali                                                          
1. Le assunzioni delle persone con disabilita' previste all'articolo            
20 possono essere realizzate anche attraverso programmi di                      
inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali            
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381 del               
1991 e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge. Sono                
fatti salvi gli obblighi e le opportunita' previste da leggi speciali           
per le persone con disabilita' qualora risultino piu' funzionali al             
loro inserimento lavorativo.                                                    
2. Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di             
convenzioni quadro stipulate dalle Province, sentiti gli organismi              
previsti dall'articolo 18, comma 4, con le associazioni dei datori di           
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a                 
livello territoriale nonche' con le associazioni di rappresentanza,             
assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.             
3. Le convenzioni quadro individuano criteri di riferimento in base             
ai quali stipulare le specifiche convenzioni previste al comma 4,               
lettera a).                                                                     
4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente per            
le persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso            
alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonche' a fronte delle              
seguenti condizioni:                                                            
a) adozione di specifica convenzione fra la Provincia competente,               
l'impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale o il                  
consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l'inserimento;                 
b) copertura, attraverso questa modalita' e relativamente alla durata           
della commessa, per tutte le imprese, di una percentuale della quota            
d'obbligo di riferimento non superiore al 30 per cento, con                     
arrotondamento all'unita' superiore, ferma restando, per la quota               
rimanente, l'ottemperanza, anche attraverso le convenzioni di cui               
all'articolo 20, agli obblighi di assunzione di cui alla Legge n. 68            
del 1999;                                                                       
c) individuazione da parte delle Province dei lavoratori da inserire,           
previo consenso degli stessi, con riferimento alle persone con                  
disabilita' psichiche, o in condizione di gravita' certificata ai               
sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per                     
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone                  
handicappate), ovvero con altra disabilita' che renda particolarmente           
difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie            
ordinarie individuata sulla base di criteri definiti sentito                    
l'organismo di concertazione sociale di cui all'articolo 18, comma              
4;                                                                              
d) valore della commessa commisurato, relativamente agli inserimenti            
delle persone con disabilita' attuati in base alla convenzione della            
lettera a), ai costi del lavoro dell'impresa committente, secondo il            
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorati             
di una percentuale pari almeno al 20 per cento, a fronte degli oneri            
relativi alle misure di accompagnamento; le commesse possono essere             
relative anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unita'            
inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli obblighi di              
assunzione di cui all'articolo 20, comma 1, degli inserimenti                   
realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali e'              
possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso piu'               
commesse, del costo complessivo corrispondente ad ogni unita' di                
personale.                                                                      
5. Le convenzioni di cui al comma 4, lettera a) possono essere                  
stipulate da ogni Provincia con imprese che abbiano sede legale o               
amministrativa o unita' operativa nel territorio di competenza,                 
ovvero con imprese che abbiano unita' operative nel territorio di               
competenza e sede legale o amministrativa in altre Province, previa             
intesa fra le Province interessate.                                             
6. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica, da                      
realizzarsi, comunque, ogni ventiquattro mesi anche in raccordo con             
le attivita' delle commissioni di cui alla Legge n. 104 del 1992, con           
particolare riferimento all'obiettivo della stabilizzazione del                 
rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese            
committenti o delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al                
comma 1, e di accesso a contributi ed agevolazioni.                             
7. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di           
cui alla Legge n. 68 del 1999, eventualmente emergenti, attraverso:             
a) assunzioni, da effettuarsi con le modalita' di cui all'articolo 20           
entro sessanta giorni dalla conclusione delle commesse;                         
b) ulteriori commesse di durata non inferiore a ventiquattro mesi, da           
realizzarsi ai sensi del comma 4;                                               
c) stipula di convenzioni di cui all'articolo 20, ovvero con il                 
ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla Legge n. 68              
del 1999.                                                                       
8. La Giunta regionale approva criteri e modalita' per l'avvio di               
sperimentazioni relative all'utilizzo da parte delle amministrazioni            
pubbliche individuate all'articolo 21, comma 1, delle possibilita' di           
inserimento di cui al comma 1, fermo restando il pieno rispetto da              
parte delle stesse amministrazioni delle disposizioni previste al               
presente articolo.                                                              
9. Sono fatte salve, in ordine all'accertamento della condizione di             
gravita' di cui al comma 4, lettera c), le competenze dell'Istituto             
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le              
malattie professionali (INAIL), in riferimento agli invalidi del                
lavoro, nonche' le previsioni contenute nel decreto del Presidente              
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in           
materia di pensioni di guerra), in riferimento alle persone di cui              
all'articolo 1, comma 1, lettera d) della Legge n. 68 del 1999.                 
NOTE ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381 del             
1991 e' il seguente:                                                            
"Art. 1 - Definizione                                                           
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse              
generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione               
sociale dei cittadini attraverso:                                               
a) (omissis)                                                                    
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali,                 
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di            
persone svantaggiate-.                                                          
(omissis)".                                                                     
2) Il testo dell'art. 8 della legge n. 381 del 1991 e' il seguente:             
"Art. 8 - Consorzi                                                              
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai                   
consorzi costituiti come societa' cooperative aventi la base sociale            
formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative            
sociali.".                                                                      
Comma 9                                                                         
3) Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d), della Legge n. 68 del             
1999 e' il seguente:                                                            
"Art. 1 - Collocamento dei disabili                                             
1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento           
e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del            
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa            
si applica:                                                                     
a) (omissis)                                                                    
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e                 
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava           
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in             
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente             
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive                         
modificazioni.                                                                  
(omissis)".                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina