LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalita' e strumenti
Art. 21
Attivazione del collocamento
mirato nelle amministrazioni pubbliche
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni delle
persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative, la
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili
di cui alla legge regionale n. 29 del 1997, nonche' la Conferenza
Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale n. 3 del 1999,
individua con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, per le amministrazioni pubbliche della
regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g)
della Costituzione, gli ambiti professionali o le mansioni da
computarsi in misura piena per l'individuazione della quota di
riserva.
2. La Regione si conformera' ad eventuali normative nazionali qualora
determinino, nella materia di cui al comma 1, ulteriori condizioni
migliorative per le persone con disabilita'.
3. Per le amministrazioni pubbliche della regione non comprese
nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione,
restano fermi, nelle more del provvedimento di cui al comma 1, gli
obblighi di assunzione gia' previsti dalla legge n. 68 del 1999,
nonche' le convenzioni eventualmente stipulate dalle Province, fino
alle scadenze in esse individuate.
4. La Giunta regionale, acquisite adeguate valutazioni tecniche
specialistiche, definisce altresi' la percentuale minima
dell'incidenza degli ambiti professionali e delle mansioni non
ricomprese nel provvedimento di cui al comma 1, per il computo della
complessiva quota di riserva delle Amministrazioni pubbliche
interessate.