REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO III                                                           
       Politiche attive per il lavoro                                           
Sezione I                                                                       
Finalita' e strumenti                                                           
          Art. 21                                                               
Attivazione del collocamento                                                    
mirato nelle amministrazioni pubbliche                                          
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali                  
fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni delle                  
persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative, la               
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili             
di cui alla legge regionale n. 29 del 1997, nonche' la Conferenza               
Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale n. 3 del 1999,             
individua con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale              
della Regione Emilia-Romagna, per le amministrazioni pubbliche della            
regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g)               
della Costituzione, gli ambiti professionali o le mansioni da                   
computarsi in misura piena per l'individuazione della quota di                  
riserva.                                                                        
2. La Regione si conformera' ad eventuali normative nazionali qualora           
determinino, nella materia di cui al comma 1, ulteriori condizioni              
migliorative per le persone con disabilita'.                                    
3. Per le amministrazioni pubbliche della regione non comprese                  
nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione,                
restano fermi, nelle more del provvedimento di cui al comma 1, gli              
obblighi di assunzione gia' previsti dalla legge n. 68 del 1999,                
nonche' le convenzioni eventualmente stipulate dalle Province, fino             
alle scadenze in esse individuate.                                              
4. La Giunta regionale, acquisite adeguate valutazioni tecniche                 
specialistiche, definisce altresi' la percentuale minima                        
dell'incidenza degli ambiti professionali e delle mansioni non                  
ricomprese nel provvedimento di cui al comma 1, per il computo della            
complessiva quota di riserva delle Amministrazioni pubbliche                    
interessate.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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