LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalita' e strumenti
Art. 20
Assunzioni e convenzioni
1. Le Province rappresentano i servizi competenti per le assunzioni
da effettuarsi da parte dei datori di lavoro ai fini dell'adempimento
agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999. Le Province possono
stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni
finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota
d'obbligo.
2. Le convenzioni, nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1,
possono essere riferite alla totalita' o a parte della quota
d'obbligo.
3. Le assunzioni sono effettuate con richiesta nominativa nelle
percentuali previste dall'articolo 7, comma 1 della Legge n. 68 del
1999. Tali percentuali sono modificabili esclusivamente a fronte di
specifica previsione nelle convenzioni di cui al comma 1.
NOTA ALL'ART. 20
Comma 3
1) Il testo dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 68 del 1999 e' il
seguente:
"Art. 7 - Modalita' delle assunzioni obbligatorie
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i
datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di
avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di
convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative
per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da
15 a 35 dipendenti, nonche' i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di
lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di
lavoro che occupano piu' di 50 dipendenti.
(omissis)".