REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO III                                                           
       Politiche attive per il lavoro                                           
Sezione I                                                                       
Finalita' e strumenti                                                           
          Art. 20                                                               
Assunzioni e convenzioni                                                        
1. Le Province rappresentano i servizi competenti per le assunzioni             
da effettuarsi da parte dei datori di lavoro ai fini dell'adempimento           
agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999. Le Province possono             
stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni                 
finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota                   
d'obbligo.                                                                      
2. Le convenzioni, nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1,              
possono essere riferite alla totalita' o a parte della quota                    
d'obbligo.                                                                      
3. Le assunzioni sono effettuate con richiesta nominativa nelle                 
percentuali previste dall'articolo 7, comma 1 della Legge n. 68 del             
1999. Tali percentuali sono modificabili esclusivamente a fronte di             
specifica previsione nelle convenzioni di cui al comma 1.                       
NOTA ALL'ART. 20                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 68 del 1999 e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 7 - Modalita' delle assunzioni obbligatorie                               
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i             
datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di                   
avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di               
convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative             
per:                                                                            
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da             
15 a 35 dipendenti, nonche' i partiti politici, le organizzazioni               
sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;                                
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di                 
lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;                                      
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di                 
lavoro che occupano piu' di 50 dipendenti.                                      
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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