LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalita' e strumenti
Art. 19
Fondo regionale per l'occupazione
delle persone con disabilita'
1. E' istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per
l'occupazione delle persone con disabilita'.
2. Al fondo sono destinati i contributi versati dai datori di lavoro
a fronte delle procedure di esonero e gli importi derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 15
della Legge n. 68 del 1999, nonche' il contributo di fondazioni, enti
pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.
3. La Regione, anche con il concorso delle Province, promuove
opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza
al fine della verifica dell'adempimento da parte del datore di
lavoro, pubblico e privato, agli obblighi in merito al collocamento
delle persone con disabilita' e dell'eventuale irrogazione di
sanzioni.
4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione
interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6,
sentite le associazioni delle persone con disabilita'
comparativamente piu' rappresentative e la Consulta regionale per le
politiche a favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo
12 della legge regionale n. 29 del 1997, assegna annualmente alle
Province le risorse del fondo, adottando altresi' indirizzi per il
loro utilizzo.
5. Le Province svolgono la programmazione delle risorse di cui al
comma 4 previa concertazione con i competenti organismi locali di
cui all'articolo 18, comma 4, valorizzando, in particolare, le misure
di accompagnamento e tutoraggio.
NOTE ALL'ART. 19
Comma 2
1) Il testo dell'art. 5 della Legge n. 68 del 1999 e' il seguente:
"Art. 5 - Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate
le mansioni che, in relazione all'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non
consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in
misura ridotta. Il predetto decreto determina altresi' la misura
della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del
trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto
concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza
dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresi' esentati dal
predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo
settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente
adibito alle aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita'
di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale
di evolvere verso modalita' di servizio piu' evolute e competitive e
per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione
stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della Legge
23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che
operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto
concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per
le speciali condizioni della loro attivita', non possono occupare
l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere
parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione
che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unita' non
assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per
ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresi' le
Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il
loro parere con le modalita' di cui al comma 1, sono disciplinati i
procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi
occupazionali, nonche' i criteri e le modalita' per la loro
concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei
contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta puo' essere
maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al
24 per cento su base annua. La riscossione e' disciplinata secondo i
criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al
presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, determinano i criteri e le modalita' relativi al
pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui
al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere
autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unita'
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a
compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita'
produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la
compensazione puo' essere operata in riferimento ad unita' produttive
ubicate in regioni diverse.".
2) Il testo dell'art. 15 della legge n. 68 del 1999 e' il seguente:
"Art. 15 - Sanzioni
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano
agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000
per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni
giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni Amministrative previste dalla presente legge sono
disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti
sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di
inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della
presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e
disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di
assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1,
per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per
cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui
all'articolo 3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a
titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14,
di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore
disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 29 del 1997 e' il
seguente:
"Art. 12 - Consulta regionale per le politiche a favore delle persone
disabili
1. Al fine di consentire la consultazione permanente e la
partecipazione, e' istituita la Consulta regionale per le politiche a
favore delle persone disabili.
2. La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale, ed e' composta:
a) al Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente
in materia di politiche sociali e familiari, suo delegato, con
funzioni di presidente;
b) da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni e degli
enti morali rappresentanti i disabili, aventi articolazione a livello
regionale, che ne facciano richiesta;
c) da un rappresentante delle Aziende USL, individuato tra i
direttori generali delle stesse;
d) da un rappresentante delle Autonomie locali.
3. La Consulta e' integrata su richiesta del Presidente, secondo le
materie oggetto delle singole sedute, da:
a) un rappresentante delle cooperative sociali di inserimento
lavorativo, di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 2 della L.R.
4 febbraio 1994 n. 7, designato dalle associazioni cooperative piu'
rappresentative a livello regionale;
b) un rappresentante della Sovrintendenza scolastica per
l'Emilia-Romagna;
c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul territorio regionale;
e) un rappresentante delle principali organizzazioni regionali degli
imprenditori.
4. La Consulta e' integrata, altresi', su richiesta del Presidente,
dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto di
convocazione.
5. La Consulta regionale ha il compito di:
a) esprimere pareri e valutazioni sui programmi e le politiche
regionali per i problemi della disabilita', nonche' sugli atti
relativi alla stessa materia, nei casi previsti dalla legislazione
vigente e ogni qualvolta richiesto dai competenti organi o dalla
Consulta stessa;
b) proporre modifiche ed adeguamenti della normativa;
c) promuovere indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse
regionale finalizzati ad una sempre maggiore qualificazione ed
integrazione degli interventi nei confronti dei disabili.
6. Alle riunioni della Consulta sono invitati i consiglieri
componenti la Commissione sicurezza sociale ed eventualmente, su
richiesta del Presidente, esperti nelle materie oggetto di
convocazione.
7. La Consulta si dota di un proprio regolamento di funzionamento e
si avvale di un collaboratore regionale, di qualifica funzionale non
inferiore al VII livello, che funge da segretario.
8. La Consulta ha durata triennale e la partecipazione alla stessa e'
a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per spese vive, ai
sensi dell'art. 2 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive
modificazioni.".