REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO III                                                           
       Politiche attive per il lavoro                                           
Sezione I                                                                       
Finalita' e strumenti                                                           
          Art. 18                                                               
Partecipazione                                                                  
1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi             
delle persone  con disabilita' quale elemento portante per le                   
politiche del lavoro a queste rivolte attraverso il confronto con la            
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili             
di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e                      
provvedimenti per favorire le opportunita' di vita autonoma e                   
l'integrazione sociale delle persone disabili) e con le loro                    
associazioni comparativamente piu' rappresentative a livello                    
regionale sui principali atti di programmazione di cui alla presente            
sezione.                                                                        
2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione                  
attiva, la Regione organizza una conferenza, di norma biennale, a cui           
partecipano le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e           
le associazioni delle persone con disabilita' e delle loro famiglie,            
le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e le Aziende               
unita' sanitarie locali per svolgere un periodico esame                         
dell'attuazione, in ambito regionale, degli interventi di                       
integrazione lavorativa delle persone con disabilita' previsti dalla            
presente legge, nonche' per acquisire pareri e proposte per la loro             
programmazione.                                                                 
3. La conferenza di cui al comma 2 puo' essere preparata da gruppi di           
lavoro a composizione paritetica fra enti locali, associazioni delle            
persone con disabilita' e parti sociali, operanti senza oneri per la            
Regione. Ai gruppi, al fine di approfondire temi specifici, possono             
essere altresi' invitati responsabili ed operatori dei servizi di               
integrazione lavorativa, sociale, nonche' delle Aziende unita'                  
sanitarie locali. I gruppi di lavoro si avvalgono delle risultanze              
emergenti dall'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui                  
all'articolo 17, comma 4.                                                       
4. Le Province realizzano la concertazione delle politiche per                  
l'integrazione al lavoro delle persone con disabilita' all'interno di           
un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti                  
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle            
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni delle              
persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative a                 
livello provinciale. Tale concertazione puo' essere realizzata anche            
nell'organismo previsto dall'articolo 52 della legge regionale n. 12            
del 2003, all'uopo integrato, nel rispetto del principio di                     
pariteticita', dalle associazioni delle persone con disabilita'                 
comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale.                   
5. Possono partecipare ai lavori della Commissione di cui                       
all'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, rappresentanti,           
designati in misura che garantisca il rispetto del principio di                 
pariteticita', delle associazioni delle persone con disabilita'                 
comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale, con               
diritto all'espressione del parere esclusivamente nelle materie                 
relative alla disabilita'.                                                      
6. Nell'ambito della sede di concertazione di cui al comma 4 e'                 
istituito il comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 3 del             
decreto legislativo n. 469 del 1997. Di esso fanno parte almeno due             
esperti designati dalle associazioni delle persone con disabilita'              
comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale.                    
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art. 52 della legge regionale n. 12 del 2003 e'                
riportato alla nota 2) dell'art. 2.                                             
Comma 5                                                                         
2) Si veda la nota 1) del presente articolo.                                    
Comma 6                                                                         
3) Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del            
1997 e' il seguente:                                                            
"Art. 6 - Soppressione di organi collegiali                                     
(omissis)                                                                       
3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze gia'               
svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce              
all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti             
designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei                    
lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle              
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e di             
un ispettore medico del lavoro. Nell'ambito di tale organismo e'                
previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del              
settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle             
regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con                      
particolare riferimento alla materia delle inabilita', con compiti              
relativi alla valutazione delle residue capacita' lavorative, alla              
definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento            
e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle           
condizioni di inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del                   
comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione                  
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione             
di cui al comma 1.                                                              
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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