LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalita' e strumenti
Art. 18
Partecipazione
1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi
delle persone con disabilita' quale elemento portante per le
politiche del lavoro a queste rivolte attraverso il confronto con la
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili
di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e
provvedimenti per favorire le opportunita' di vita autonoma e
l'integrazione sociale delle persone disabili) e con le loro
associazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
regionale sui principali atti di programmazione di cui alla presente
sezione.
2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione
attiva, la Regione organizza una conferenza, di norma biennale, a cui
partecipano le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e
le associazioni delle persone con disabilita' e delle loro famiglie,
le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e le Aziende
unita' sanitarie locali per svolgere un periodico esame
dell'attuazione, in ambito regionale, degli interventi di
integrazione lavorativa delle persone con disabilita' previsti dalla
presente legge, nonche' per acquisire pareri e proposte per la loro
programmazione.
3. La conferenza di cui al comma 2 puo' essere preparata da gruppi di
lavoro a composizione paritetica fra enti locali, associazioni delle
persone con disabilita' e parti sociali, operanti senza oneri per la
Regione. Ai gruppi, al fine di approfondire temi specifici, possono
essere altresi' invitati responsabili ed operatori dei servizi di
integrazione lavorativa, sociale, nonche' delle Aziende unita'
sanitarie locali. I gruppi di lavoro si avvalgono delle risultanze
emergenti dall'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui
all'articolo 17, comma 4.
4. Le Province realizzano la concertazione delle politiche per
l'integrazione al lavoro delle persone con disabilita' all'interno di
un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni delle
persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative a
livello provinciale. Tale concertazione puo' essere realizzata anche
nell'organismo previsto dall'articolo 52 della legge regionale n. 12
del 2003, all'uopo integrato, nel rispetto del principio di
pariteticita', dalle associazioni delle persone con disabilita'
comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale.
5. Possono partecipare ai lavori della Commissione di cui
all'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, rappresentanti,
designati in misura che garantisca il rispetto del principio di
pariteticita', delle associazioni delle persone con disabilita'
comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale, con
diritto all'espressione del parere esclusivamente nelle materie
relative alla disabilita'.
6. Nell'ambito della sede di concertazione di cui al comma 4 e'
istituito il comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 3 del
decreto legislativo n. 469 del 1997. Di esso fanno parte almeno due
esperti designati dalle associazioni delle persone con disabilita'
comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale.
NOTE ALL'ART. 18
Comma 4
1) Il testo dell'art. 52 della legge regionale n. 12 del 2003 e'
riportato alla nota 2) dell'art. 2.
Comma 5
2) Si veda la nota 1) del presente articolo.
Comma 6
3) Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del
1997 e' il seguente:
"Art. 6 - Soppressione di organi collegiali
(omissis)
3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze gia'
svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce
all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti
designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e di
un ispettore medico del lavoro. Nell'ambito di tale organismo e'
previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del
settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle
regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con
particolare riferimento alla materia delle inabilita', con compiti
relativi alla valutazione delle residue capacita' lavorative, alla
definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento
e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle
condizioni di inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del
comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione
di cui al comma 1.
(omissis)".