LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalita' e strumenti
Art. 17
Promozione dell'integrazione lavorativa
delle persone con disabilita'
1. La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze,
promuovono e sostengono, nel rispetto delle scelte dei singoli
destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente
delle persone con disabilita', nonche' l'avviamento ed il
consolidamento di attivita' autonome da parte degli stessi,
attraverso azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e di
accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente
di lavoro anche in forma autoimprenditoriale.
2. A tale fine le programmazioni regionale e provinciali sono attuate
nel rispetto dei seguenti principi e metodologie:
a) partecipazione attiva dei destinatari degli interventi, con il
coinvolgimento, anche attraverso accordi di programma territoriali,
delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative dei loro
interessi, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese
quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali operanti in
materia di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' e
dei loro consorzi;
b) integrazione fra attivita' formative, misure di accompagnamento e
tutoraggio, nonche' azioni di politica attiva per il lavoro;
c) integrazione fra le attivita' di cui alla lettera b) ed i servizi
sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario,
forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo
coordinato degli strumenti del collocamento mirato, degli strumenti
della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), fra i quali, in
particolare, i piani di zona previsti all'articolo 29 della stessa
legge.
3. La Giunta regionale, al fine di consentire pari opportunita' sul
territorio regionale nella fruizione da parte delle persone con
disabilita' dei servizi per l'integrazione lavorativa, definisce:
a) criteri generali e requisiti delle convenzioni per l'inserimento
delle persone con disabilita';
b) criteri per la formazione degli elenchi e delle graduatorie delle
persone con disabilita';
c) criteri per la concessione di agevolazioni ed incentivi ai datori
di lavoro, nonche' per la concessione ai lavoratori con disabilita'
impegnati in attivita' autonome degli assegni di servizio e formativi
di cui alla Sezione I e di contributi per l'adeguamento dei posti di
lavoro, tenendo conto delle specifiche peculiarita' organizzative
delle piccole e medie imprese;
d) le modalita' di pagamento, riscossione e versamento di esoneri e
sanzioni al fondo di cui all'articolo 19.
4. La Regione esercita, con il supporto delle Province, anche in
collaborazione con le associazioni delle persone con disabilita'
comparativamente piu' rappresentative, nonche' con le loro
federazioni, funzioni di osservatorio degli interventi di
integrazione al lavoro delle persone con disabilita' e delle azioni
attuate ai sensi della presente legge e ne mette a disposizione i
risultati, anche al fine di realizzare la conferenza di cui
all'articolo 18, comma 2.
NOTA ALL'ART. 17
Comma 2, lettera c)
1) Il testo dell'atr. 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e' il seguente:
"Art. 29 - Piani di zona
1. Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 9
della L.R. n. 19 del 1994, ha durata triennale ed e' predisposto
sulla base delle indicazioni del Piano regionale. Il Piano di zona:
a) definisce, tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede
di Conferenza Regione-Autonomie locali, il sistema locale dei servizi
sociali a rete che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni
sociali. Provvede inoltre alla localizzazione dei servizi e puo'
integrare, nel rispetto della compatibilita' delle risorse, i livelli
essenziali delle prestazioni sociali indicati dal Piano regionale;
b) definisce le modalita' organizzative per l'accesso dei cittadini
al sistema locale dei servizi sociali a rete, secondo i criteri di
cui all'articolo 7;
c) individua le modalita' per il coordinamento delle attivita' con
gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare
riferimento all'amministrazione scolastica, penitenziaria e della
giustizia;
d) indica gli obiettivi e le priorita' di intervento, inclusi gli
interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla
loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie
disponibili, comprese quelle provenienti dal Fondo sanitario
regionale, nonche' la ripartizione della spesa a carico di ciascun
soggetto firmatario dell'accordo;
e) indica gli interventi sociali da attuarsi nell'ambito dei
programmi di riqualificazione urbana previsti all'articolo 30;
f) indica, sulla base del Piano regionale, le forme e le modalita' di
partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della
qualita' dei servizi;
g) individua i fabbisogni di formazione professionale degli operatori
da segnalare alla Provincia, ai fini della programmazione della
relativa offerta formativa;
h) indica, in ordine di priorita', gli interventi di costruzione e
ristrutturazione finanziabili ai sensi dell'articolo 48, inerente al
fondo sociale regionale per le spese d'investimento.
2. Il Piano di zona e' volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su
servizi e prestazioni tra loro complementari e flessibili, anche
attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarieta' e
di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini nella verifica
dei servizi, al fine di una loro migliore programmazione;
b) qualificare la spesa, anche attivando risorse economiche,
attraverso le forme di concertazione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e).
3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del sindaco del Comune a
cio' designato dai Comuni compresi nel territorio del distretto, e'
approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 3 della Legge n. 328 del 2000, tra i sindaci
dei Comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte
dai Comuni, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, compresi
nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi
compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti
anche dal Programma delle attivita' territoriali di cui all'articolo
3-quater, comma 2 del DLgs n. 502 del 1992, l'accordo e' sottoscritto
d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria
locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.
4. Le Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani di
zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche
avvalendosi di Osservatori provinciali delle politiche sociali. Le
Province sottoscrivono gli accordi di cui al comma 3.
5. Alla definizione del Piano di zona concorrono, con le modalita'
indicate dal Piano regionale, i soggetti indicati all'articolo 2,
comma 4, lettera c).
6. I soggetti del Terzo settore, gli altri soggetti senza fini di
lucro indicati all'articolo 20, nonche' le Aziende di cui
all'articolo 25 concorrono alla definizione del Piano di zona, con le
modalita' stabilite tramite accordo tra i Comuni, e partecipano
all'accordo di programma attraverso protocolli di adesione.".