REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO III                                                           
       Politiche attive per il lavoro                                           
Sezione I                                                                       
Finalita' e strumenti                                                           
          Art. 15                                                               
Mobilita' territoriale dei lavoratori                                           
1. La Regione, le Province ed i Comuni perseguono l'obiettivo del               
sostegno ai processi di mobilita' territoriale dei lavoratori, al               
fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro             
reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati di cui              
all'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2004, mediante misure             
di accoglienza ed integrazione sociale, nonche' di sostegno                     
all'inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni                           
autoimprenditoriali, ed alla formazione per lo sviluppo professionale           
dei lavoratori interessati.                                                     
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 la Regione            
e le Province nell'ambito delle rispettive competenze, anche                    
attraverso iniziative ed accordi interregionali, e previo confronto             
negli organismi di cui agli articoli 6 e 7:                                     
a) promuovono ed organizzano, nell'ambito del sistema regionale dei             
servizi per il lavoro, l'informazione, l'orientamento, la                       
preselezione e l'incrocio fra domanda ed offerta sulle opportunita'             
di lavoro, anche stagionale, e di tirocinio;                                    
b) promuovono, attraverso accordi con altre Regioni, Comuni e parti             
sociali, un'adeguata offerta formativa, realizzabile anche nelle aree           
d'origine dei lavoratori, e la messa a disposizione di tirocini                 
formativi e di orientamento, da realizzarsi presso datori di lavoro             
del territorio regionale;                                                       
c) promuovono intese con Comuni, parti sociali ed organizzazioni                
pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare                      
riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed           
abitative, l'integrazione sociale dei lavoratori interessati e delle            
loro famiglie.                                                                  
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2004 e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 2 - Destinatari                                                           
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i            
cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, i rifugiati,            
nonche' gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della vigente           
normativa, residenti o domiciliati nel territorio della regione                 
Emilia-Romagna, salvo quanto previsto dagli articoli successivi.                
Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadini stranieri             
immigrati. La legge si applica anche ai richiedenti asilo, fatte                
salve le competenze dello Stato.                                                
2. Sono altresi' destinatari degli interventi di cui alla presente              
legge i cittadini stranieri immigrati, presenti nel territorio della            
regione, che si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 19 del           
Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.                      
3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte              
salve le norme comunitarie e statali, anche ai cittadini dell'Unione            
europea, laddove non siano gia' destinatari di benefici piu'                    
favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.".            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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