LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalita' e strumenti
Art. 15
Mobilita' territoriale dei lavoratori
1. La Regione, le Province ed i Comuni perseguono l'obiettivo del
sostegno ai processi di mobilita' territoriale dei lavoratori, al
fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro
reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati di cui
all'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2004, mediante misure
di accoglienza ed integrazione sociale, nonche' di sostegno
all'inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni
autoimprenditoriali, ed alla formazione per lo sviluppo professionale
dei lavoratori interessati.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 la Regione
e le Province nell'ambito delle rispettive competenze, anche
attraverso iniziative ed accordi interregionali, e previo confronto
negli organismi di cui agli articoli 6 e 7:
a) promuovono ed organizzano, nell'ambito del sistema regionale dei
servizi per il lavoro, l'informazione, l'orientamento, la
preselezione e l'incrocio fra domanda ed offerta sulle opportunita'
di lavoro, anche stagionale, e di tirocinio;
b) promuovono, attraverso accordi con altre Regioni, Comuni e parti
sociali, un'adeguata offerta formativa, realizzabile anche nelle aree
d'origine dei lavoratori, e la messa a disposizione di tirocini
formativi e di orientamento, da realizzarsi presso datori di lavoro
del territorio regionale;
c) promuovono intese con Comuni, parti sociali ed organizzazioni
pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare
riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed
abitative, l'integrazione sociale dei lavoratori interessati e delle
loro famiglie.
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2004 e' il
seguente:
"Art. 2 - Destinatari
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i
cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, i rifugiati,
nonche' gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della vigente
normativa, residenti o domiciliati nel territorio della regione
Emilia-Romagna, salvo quanto previsto dagli articoli successivi.
Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadini stranieri
immigrati. La legge si applica anche ai richiedenti asilo, fatte
salve le competenze dello Stato.
2. Sono altresi' destinatari degli interventi di cui alla presente
legge i cittadini stranieri immigrati, presenti nel territorio della
regione, che si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 19 del
Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte
salve le norme comunitarie e statali, anche ai cittadini dell'Unione
europea, laddove non siano gia' destinatari di benefici piu'
favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.".