LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalita' e strumenti
Art. 14
Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura
1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunita' di accesso,
permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la
Regione e le Province nell'ambito delle rispettive competenze,
coerentemente con le finalita' di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita',
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle citta'), perseguono l'obiettivo di favorire la
conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.
2. In relazione alle finalita' del comma 1 la Regione e le Province,
anche promuovendo accordi con le parti sociali:
a) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti
specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da
realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione
di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con
particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro,
all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro;
b) erogano gli assegni di servizio di cui all'articolo 10 volti a
favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonche' la
progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per
carichi di cura;
c) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi
di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione,
anche in riferimento all'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo
parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle
esigenze di conciliazione espresse.
3. Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera b) possono
prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi per
attivita' di cura ed assistenza dei lavoratori interessati o di
persone a loro carico. Nel caso di lavoratori occupati in forme
diverse da quelle del lavoro subordinato gli assegni di servizio
possono essere altresi' previsti, sulla base di criteri operativi
definiti dalla Giunta regionale, per l'acquisizione di prestazioni
lavorative, che sostituiscano l'impegno dell'interessato a fronte
della sua inoperativita', a seguito di maternita' o paternita' ovvero
di certificate esigenze di cura ed assistenza personali o delle
persone a suo carico.
4. In coerenza con i principi dell'Unione Europea in ordine alla
dimensione trasversale della priorita' di genere, la Regione e le
Province programmano, sentite le parti sociali, in collaborazione con
i Comuni e con le associazioni del terzo settore, azioni e interventi
per perseguire le finalita' del comma 1 nei diversi ambiti delle
politiche attive del lavoro.