REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO III                                                           
       Politiche attive per il lavoro                                           
Sezione I                                                                       
Finalita' e strumenti                                                           
          Art. 14                                                               
Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura                                     
1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunita' di accesso,            
permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la                
Regione e le Province nell'ambito delle rispettive competenze,                  
coerentemente con le finalita' di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53            
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita',              
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei           
tempi delle citta'), perseguono l'obiettivo di favorire la                      
conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.                                    
2. In relazione alle finalita' del comma 1 la Regione e le Province,            
anche promuovendo accordi con le parti sociali:                                 
a) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti           
specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da                    
realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione           
di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con                     
particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro,               
all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro;                      
b) erogano gli assegni di servizio di cui all'articolo 10 volti a               
favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonche' la           
progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per                
carichi di cura;                                                                
c) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi           
di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione,               
anche in riferimento all'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo                
parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle                   
esigenze di conciliazione espresse.                                             
3. Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera b) possono                
prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi per           
attivita' di cura ed assistenza dei lavoratori interessati o di                 
persone a loro carico. Nel caso di lavoratori occupati in forme                 
diverse da quelle del lavoro subordinato gli assegni di servizio                
possono essere altresi' previsti, sulla base di criteri operativi               
definiti dalla Giunta regionale, per l'acquisizione di prestazioni              
lavorative, che sostituiscano l'impegno dell'interessato a fronte               
della sua inoperativita', a seguito di maternita' o paternita' ovvero           
di certificate esigenze di cura ed assistenza personali o delle                 
persone a suo carico.                                                           
4. In coerenza con i principi dell'Unione Europea in ordine alla                
dimensione trasversale della priorita' di genere, la Regione e le               
Province programmano, sentite le parti sociali, in collaborazione con           
i Comuni e con le associazioni del terzo settore, azioni e interventi           
per perseguire le finalita' del comma 1 nei diversi ambiti delle                
politiche attive del lavoro.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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