LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalita' e strumenti
Art. 13
Sostegno alla stabilizzazione del lavoro
1. Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative
stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione
Europea e in particolare della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato, nella quale si assume il contratto di
lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di
lavoro, la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive
competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro,
mediante:
a) incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di
precarizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); tali
incentivi si applicano anche alle trasformazioni nella forma del
socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge 3 aprile
2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del
socio lavoratore);
b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di
percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla
base di rapporti di lavoro non subordinati e dei rapporti di cui
all'articolo 11, comma 1, lett. d), al fine di favorirne
l'occupabilita' attraverso il rafforzamento delle competenze;
c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i
bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le
competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese
quelle maturate nell'ambito di rapporti di lavoro non subordinato, ed
i percorsi di istruzione e formazione professionale;
d) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e
di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del
lavoro.
2. Al fine di modulare gli interventi del presente articolo in
relazione alla diffusione delle tipologie contrattuali ed
all'andamento del mercato del lavoro, la Giunta regionale stabilisce,
sulla base delle previsioni del piano annuale di cui all'articolo 3,
comma 3, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, i criteri per
l'assegnazione da parte delle Province, previo procedimento ad
evidenza pubblica, degli incentivi di cui al comma 1, lettera a). Ai
fini dell'erogazione di tali incentivi la Giunta regionale stabilisce
altresi', secondo lo stesso procedimento, le condizioni che, in
relazione alla natura dei rapporti di lavoro ed alle situazioni
personali, comportano elevato rischio di precarizzazione, nonche' le
caratteristiche, quali quelle dimensionali, settoriali e
territoriali, delle imprese, che devono, comunque, operare nel
rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.
3. La Giunta regionale stabilisce altresi', a seguito dei processi di
collaborazione istituzionale e di concertazione sociale di cui
all'articolo 6, i criteri e le modalita' di attuazione degli
interventi di cui al comma 1, lettera d).
4. La Regione e le Province promuovono accordi fra le parti sociali,
a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo
della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali
orientato verso il miglioramento della qualita' del lavoro e degli
strumenti di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative,
nonche' a favorire il consolidamento sul territorio degli
insediamenti produttivi.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il titolo della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio, del 28 giugno
1999, e' il seguente:
"Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato.".