REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO III                                                           
       Politiche attive per il lavoro                                           
Sezione I                                                                       
Finalita' e strumenti                                                           
          Art. 13                                                               
Sostegno alla stabilizzazione del lavoro                                        
1. Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative                 
stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione                 
Europea e in particolare della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio,             
del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul           
lavoro a tempo determinato, nella quale si assume il contratto di               
lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di                 
lavoro, la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive                  
competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro,                   
mediante:                                                                       
a) incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a            
tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di                      
precarizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); tali               
incentivi si applicano anche alle trasformazioni nella forma del                
socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge 3 aprile              
2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia                           
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del                
socio lavoratore);                                                              
b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di            
percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla            
base di rapporti di lavoro non subordinati e dei rapporti di cui                
all'articolo 11, comma 1, lett. d), al fine di favorirne                        
l'occupabilita' attraverso il rafforzamento delle competenze;                   
c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i             
bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le               
competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese                 
quelle maturate nell'ambito di rapporti di lavoro non subordinato, ed           
i percorsi di istruzione e formazione professionale;                            
d) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e             
di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del                 
lavoro.                                                                         
2. Al fine di modulare gli interventi del presente articolo in                  
relazione alla diffusione delle tipologie contrattuali ed                       
all'andamento del mercato del lavoro, la Giunta regionale stabilisce,           
sulla base delle previsioni del piano annuale di cui all'articolo 3,            
comma 3, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, i criteri per             
l'assegnazione da parte delle Province, previo procedimento ad                  
evidenza pubblica, degli incentivi di cui al comma 1, lettera a). Ai            
fini dell'erogazione di tali incentivi la Giunta regionale stabilisce           
altresi', secondo lo stesso procedimento, le condizioni che, in                 
relazione alla natura dei rapporti di lavoro ed alle situazioni                 
personali, comportano elevato rischio di precarizzazione, nonche' le            
caratteristiche, quali quelle dimensionali, settoriali e                        
territoriali, delle imprese, che devono, comunque, operare nel                  
rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.                     
3. La Giunta regionale stabilisce altresi', a seguito dei processi di           
collaborazione istituzionale e di concertazione sociale di cui                  
all'articolo 6, i criteri e le modalita' di attuazione degli                    
interventi di cui al comma 1, lettera d).                                       
4. La Regione e le Province promuovono accordi fra le parti sociali,            
a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo            
della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali           
orientato verso il miglioramento della qualita' del lavoro e degli              
strumenti di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative,           
nonche' a favorire il consolidamento sul territorio degli                       
insediamenti produttivi.                                                        
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il titolo della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio, del 28 giugno           
1999, e' il seguente:                                                           
"Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e               
CEEP sul lavoro a tempo determinato.".                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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