REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO III                                                           
       Politiche attive per il lavoro                                           
Sezione I                                                                       
Finalita' e strumenti                                                           
          Art. 12                                                               
Incentivi all'assunzione di persone                                             
in condizione di svantaggio rispetto al lavoro                                  
1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali             
definiti dalla Regione, programmano ed erogano, mediante procedimento           
ad evidenza pubblica, incentivi per l'assunzione di persone                     
rientranti nelle priorita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettere             
a), b), c), f) e comma 4.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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