LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalita' e strumenti
Art. 12
Incentivi all'assunzione di persone
in condizione di svantaggio rispetto al lavoro
1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali
definiti dalla Regione, programmano ed erogano, mediante procedimento
ad evidenza pubblica, incentivi per l'assunzione di persone
rientranti nelle priorita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettere
a), b), c), f) e comma 4.