REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO III                                                           
       Politiche attive per il lavoro                                           
Sezione I                                                                       
Finalita' e strumenti                                                           
          Art. 11                                                               
Priorita' di intervento                                                         
1. Le politiche attive del lavoro, nel perseguimento delle finalita'            
di cui all'articolo 8, sono rivolte in via prioritaria a:                       
a) le persone con disabilita', con particolare riferimento a quanto             
previsto alla Sezione III;                                                      
b) le persone di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.             
381 (Disciplina delle cooperative sociali);                                     
c) le persone che rientrano nei casi previsti dall'articolo 18 del              
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle                   
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme                
sulla condizione dello straniero);                                              
d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato,            
con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle                    
condizioni di cui all'articolo 13, comma 2;                                     
e) le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di             
esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la            
perdita del lavoro;                                                             
f) le persone di eta' superiore a quarantacinque anni, prive di                 
occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere g) e h);            
g) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati              
periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;                          
h) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o                   
riconversione, con particolare riferimento a quanto previsto                    
all'articolo 16.                                                                
2. Nell'ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parita'           
di condizioni viene individuata ulteriore priorita' per gli                     
interventi a favore delle donne, secondo modalita' attuative definite           
dalle amministrazioni competenti.                                               
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) vengono            
realizzati con particolare riferimento a quanto previsto agli                   
articoli 13 e 14.                                                               
4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,            
puo' definire ulteriori priorita' d'intervento rivolte alle persone             
che abbiano difficolta' all'inserimento o al reinserimento lavorativo           
di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5                
dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del             
Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.                      
5. La normativa comunitaria di cui al comma 4 e la normativa                    
nazionale di cui al comma 1, lettere b) e c) costituiscono il                   
riferimento per l'individuazione delle persone in condizione di                 
svantaggio rispetto al lavoro.                                                  
6. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,            
puo', inoltre, definire priorita' territoriali, con riferimento alle            
aree con difficolta' socio-economiche, come individuate dalla                   
normativa comunitaria, statale e regionale, oltre che a quelle                  
interessate dai programmi speciali d'area ed alle zone montane di cui           
alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).             
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 1, lettera b)                                                             
1) Il testo dell'art. 4 della legge della legge 8 novembre 1991, n.             
381 Disciplina delle cooperative sociali e' il seguente:                        
"Art. 4 - Persone svantaggiate                                                  
1. Nelle cooperative che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1,           
comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi           
fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali                       
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento                       
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta'              
lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone                   
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli            
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro           
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della Legge 26 luglio 1975, n.            
354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone                 
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del                 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della             
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il           
Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali,                 
sentita la commissione centrale per le cooperative istituita                    
dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio            
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.              
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno           
il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e,                         
compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della                
cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve                  
risultare da documentazione proveniente dalla pubblica                          
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.                      
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione              
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative            
sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone               
svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle                 
persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.                             
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative                  
sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone                
detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di            
ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e                    
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della             
Legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono                  
ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con                  
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del           
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi               
contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore             
periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di                   
detenzione.".                                                                   
Comma 1, lettera c)                                                             
2) Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.             
286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina                    
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo            
1998, n. 40, art. 16)                                                           
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un              
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge           
20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del             
codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi                      
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate            
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno             
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per            
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di                        
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle                      
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del                   
giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della                  
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita',                  
rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo                 
straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti                      
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di               
assistenza ed integrazione sociale.                                             
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al            
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni            
ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita'           
del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero           
per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la            
individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello            
stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di                    
assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.                  
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni              
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a                
soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi                
sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi                     
controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti               
idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire                     
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di             
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.                         
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo            
ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per             
il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e'                  
revocato in caso di interruzione del programma o di condotta                    
incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal                      
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal                   
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,           
ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno                     
giustificato il rilascio.                                                       
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente             
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche'                       
l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro             
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla              
scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in              
corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente              
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se                 
questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale            
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente             
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per           
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso                   
regolare di studi.                                                              
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'                 
essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto             
di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del               
giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo               
straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva,                  
inflitta per reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova           
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e                       
integrazione sociale.                                                           
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5                
miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere                
dall'anno 1998.".                                                               
Comma 4                                                                         
3) Il titolo del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del           
5 dicembre 2002, e' il seguente:                                                
"Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli                  
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore                   
dell'occupazione.".                                                             
4) Il testo degli articoli 87 e 88 del Ttrattato 25 marzo 1957,                 
istitutivo della Comunita' Europea, e' il seguente:                             
"Art. 87 - (ex art. 92)                                                         
1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono                        
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano               
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero           
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune           
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la                  
concorrenza.                                                                    
2. Sono compatibili con il mercato comune:                                      
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a             
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate                
dall'origine dei prodotti;                                                      
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita'              
naturali oppure da altri eventi eccezionali;                                    
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della                 
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della             
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli                   
svantaggi economici provocati da tale divisione.                                
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:                      
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni           
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una               
grave forma di sottoccupazione,                                                 
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante           
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un                
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,                             
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o           
di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni             
degli scambi in misura contraria al comune interesse,                           
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del           
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della              
concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse                   
comune,                                                                         
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del                   
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della             
Commissione.                                                                    
          Art. 88 - (ex art. 93)                                                
 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente            
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi            
ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal                
funzionamento del mercato comune.                                               
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di               
presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da              
uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il                  
mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto e'               
attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve                   
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.                          
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il             
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato           
puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli                   
articoli 226 e 227.                                                             
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando                      
all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi           
da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il                  
mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai               
regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali              
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,            
nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente                  
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta            
al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a              
quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.                         
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla            
data della richiesta, la Commissione delibera.                                  
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti            
le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare                
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato            
comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio            
la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro                 
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che           
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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