LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalita' e strumenti
Art. 11
Priorita' di intervento
1. Le politiche attive del lavoro, nel perseguimento delle finalita'
di cui all'articolo 8, sono rivolte in via prioritaria a:
a) le persone con disabilita', con particolare riferimento a quanto
previsto alla Sezione III;
b) le persone di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.
381 (Disciplina delle cooperative sociali);
c) le persone che rientrano nei casi previsti dall'articolo 18 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero);
d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato,
con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 13, comma 2;
e) le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di
esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la
perdita del lavoro;
f) le persone di eta' superiore a quarantacinque anni, prive di
occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere g) e h);
g) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati
periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;
h) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o
riconversione, con particolare riferimento a quanto previsto
all'articolo 16.
2. Nell'ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parita'
di condizioni viene individuata ulteriore priorita' per gli
interventi a favore delle donne, secondo modalita' attuative definite
dalle amministrazioni competenti.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) vengono
realizzati con particolare riferimento a quanto previsto agli
articoli 13 e 14.
4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,
puo' definire ulteriori priorita' d'intervento rivolte alle persone
che abbiano difficolta' all'inserimento o al reinserimento lavorativo
di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5
dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
5. La normativa comunitaria di cui al comma 4 e la normativa
nazionale di cui al comma 1, lettere b) e c) costituiscono il
riferimento per l'individuazione delle persone in condizione di
svantaggio rispetto al lavoro.
6. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,
puo', inoltre, definire priorita' territoriali, con riferimento alle
aree con difficolta' socio-economiche, come individuate dalla
normativa comunitaria, statale e regionale, oltre che a quelle
interessate dai programmi speciali d'area ed alle zone montane di cui
alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1, lettera b)
1) Il testo dell'art. 4 della legge della legge 8 novembre 1991, n.
381 Disciplina delle cooperative sociali e' il seguente:
"Art. 4 - Persone svantaggiate
1. Nelle cooperative che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi
fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta'
lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della Legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la commissione centrale per le cooperative istituita
dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno
il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e,
compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della
cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve
risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative
sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone
svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle
persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative
sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di
ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della
Legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono
ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore
periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di
detenzione.".
Comma 1, lettera c)
2) Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e' il
seguente:
"Art. 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del
codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del
giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita',
rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo
straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di
assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni
ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita'
del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero
per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la
individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di
assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a
soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi
sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi
controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti
idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo
ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per
il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e'
revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,
ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche'
l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla
scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se
questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto
di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del
giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo
straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5
miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.".
Comma 4
3) Il titolo del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del
5 dicembre 2002, e' il seguente:
"Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore
dell'occupazione.".
4) Il testo degli articoli 87 e 88 del Ttrattato 25 marzo 1957,
istitutivo della Comunita' Europea, e' il seguente:
"Art. 87 - (ex art. 92)
1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita'
naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli
svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una
grave forma di sottoccupazione,
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o
di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria al comune interesse,
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse
comune,
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione.
Art. 88 - (ex art. 93)
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi
ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di
presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da
uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il
mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto e'
attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato
puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli
articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando
all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi
da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il
mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai
regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,
nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta
al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a
quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla
data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti
le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato
comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio
la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".