REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO III                                                           
       Politiche attive per il lavoro                                           
Sezione I                                                                       
Finalita' e strumenti                                                           
          Art. 10                                                               
Incentivi ed assegni di servizio                                                
1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori ed             
ai datori di lavoro finalizzati al perseguimento degli obiettivi di             
cui all'articolo 8, secondo le priorita' dell'articolo 11.                      
2. La Regione, nell'ottica di estendere la piena e buona occupazione,           
introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di                      
valorizzazione in coerenza con i fini di cui all'articolo 8, comma              
1.                                                                              
3. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico                      
riferimento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di            
cura di cui all'articolo 14, all'acquisizione da parte dei lavoratori           
di una condizione occupazionale attiva, in forma subordinata, non               
subordinata, autonoma o associata, ovvero al suo mantenimento,                  
nonche' agli sviluppi di carriera.                                              
4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,            
definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca               
degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in                      
riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione             
di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per           
il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 8, comma 1,             
lettere b), f) e g), secondo le priorita' di cui all'articolo 11.               
5. Al fine di assicurare efficaci modalita' di gestione degli                   
interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni,                 
previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione,            
forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro              
statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli           
accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti             
dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro                      
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Tali                 
convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le                         
organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalita'             
operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli                
interventi.                                                                     
6. Il rispetto da parte dei beneficiari degli interventi delle                  
disposizioni normative in materia di lavoro, con particolare                    
attenzione al principio di non discriminazione ed agli obblighi                 
relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' delle                     
condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni di             
cui al comma 5, costituisce requisito essenziale per agevolazioni ed            
incentivi. Il mancato rispetto di tali condizioni ne determina la non           
ammissibilita' ovvero la revoca.                                                
7. Le Amministrazioni concedenti  revocano gli incentivi concessi,              
con obbligo di restituzione di quanto percepito, qualora non siano              
stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati, o siano            
stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme di           
legge o di contratto collettivo.                                                
Sezione II                                                                      
Promozione e qualificazione dell'occupazione                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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