LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalita' e strumenti
Art. 10
Incentivi ed assegni di servizio
1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori ed
ai datori di lavoro finalizzati al perseguimento degli obiettivi di
cui all'articolo 8, secondo le priorita' dell'articolo 11.
2. La Regione, nell'ottica di estendere la piena e buona occupazione,
introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di
valorizzazione in coerenza con i fini di cui all'articolo 8, comma
1.
3. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico
riferimento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di
cura di cui all'articolo 14, all'acquisizione da parte dei lavoratori
di una condizione occupazionale attiva, in forma subordinata, non
subordinata, autonoma o associata, ovvero al suo mantenimento,
nonche' agli sviluppi di carriera.
4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,
definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca
degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in
riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione
di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per
il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 8, comma 1,
lettere b), f) e g), secondo le priorita' di cui all'articolo 11.
5. Al fine di assicurare efficaci modalita' di gestione degli
interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni,
previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione,
forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro
statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli
accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti
dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Tali
convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le
organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalita'
operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli
interventi.
6. Il rispetto da parte dei beneficiari degli interventi delle
disposizioni normative in materia di lavoro, con particolare
attenzione al principio di non discriminazione ed agli obblighi
relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' delle
condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni di
cui al comma 5, costituisce requisito essenziale per agevolazioni ed
incentivi. Il mancato rispetto di tali condizioni ne determina la non
ammissibilita' ovvero la revoca.
7. Le Amministrazioni concedenti revocano gli incentivi concessi,
con obbligo di restituzione di quanto percepito, qualora non siano
stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati, o siano
stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme di
legge o di contratto collettivo.
Sezione II
Promozione e qualificazione dell'occupazione