LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalita' e strumenti
Art. 9
Strumenti
1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 8 sono realizzate in via generale dalle
Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione
nei casi indicati all'articolo 3, comma 6, attraverso strumenti
quali:
a) percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per
l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze
professionali, ai sensi del Capo III, Sezione IV della legge
regionale n. 12 del 2003;
b) gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale
n. 12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone non
occupate, possono prevedere anche indennita' di frequenza;
c) attivita' di orientamento, secondo quanto previsto all'articolo
23;
d) tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26;
e) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, di cui
all'articolo 32, comma 3, lettera d);
f) incentivi, secondo le priorita' di cui all'articolo 11;
g) gli assegni di servizio di cui all'articolo 10.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1, lettera a)
1) Il titolo della Sezione IV del Capo III della legge regionale n.
12 del 2003 e' il seguente:
"Fomazione professionale".
Comma 1, lettera b)
2) Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il
seguente:
"Art. 14 - Assegni formativi
1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso individuale ad
attivita' di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e
permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano
adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva
appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo
criteri e modalita' definiti dalla Giunta regionale.".