REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO III                                                           
       Politiche attive per il lavoro                                           
Sezione I                                                                       
Finalita' e strumenti                                                           
          Art. 9                                                                
Strumenti                                                                       
1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli            
obiettivi di cui all'articolo 8 sono realizzate in via generale dalle           
Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione              
nei casi indicati all'articolo 3, comma 6, attraverso strumenti                 
quali:                                                                          
a) percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per                      
l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze              
professionali, ai sensi del Capo III, Sezione IV della legge                    
regionale n. 12 del 2003;                                                       
b) gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale           
n. 12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone non                   
occupate, possono prevedere anche indennita' di frequenza;                      
c) attivita' di orientamento, secondo quanto previsto all'articolo              
23;                                                                             
d) tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26;                               
e) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, di cui            
all'articolo 32, comma 3, lettera d);                                           
f) incentivi, secondo le priorita' di cui all'articolo 11;                      
g) gli assegni di servizio di cui all'articolo 10.                              
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1, lettera a)                                                             
1) Il titolo della Sezione IV del Capo III della legge regionale n.             
12 del 2003 e' il seguente:                                                     
"Fomazione professionale".                                                      
Comma 1, lettera b)                                                             
2) Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 14 - Assegni formativi                                                    
1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso individuale ad                
attivita' di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e              
permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano               
adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva                 
appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo               
criteri e modalita' definiti dalla Giunta regionale.".                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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