LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO III
Politiche attive per il lavoro
Sezione I
Finalita' e strumenti
Art. 8
Finalita'
1. Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle
Province sono orientate, nell'ambito della strategia di sviluppo
economico e di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari
opportunita', alle seguenti finalita':
a) favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione
lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o
sociale sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alle
persone con disabilita';
b) favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni
lavorative continuative e stabili, contrastando le forme di
precarizzazione del lavoro;
c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
d) sostenere i processi di mobilita' territoriale dei lavoratori al
fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro
reperimento;
e) sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione
economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o
in un miglioramento delle condizioni di lavoro;
f) sostenere il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o
associata, dei lavoratori interessati da processi di
riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del
lavoro;
g) sostenere processi di recupero del livello occupazionale di
attivita' economiche e produttive nelle aree interessate da calamita'
naturali o altri eventi di carattere eccezionale;
h) sostenere processi che, nel rispetto della normativa in materia di
tutela ambientale, favoriscano il consolidamento sul territorio degli
insediamenti produttivi volti al mantenimento o incremento del
livello occupazionale.
2. La Regione e le Province perseguono con la propria complessiva
programmazione, nell'ambito delle rispettive competenze, le suddette
finalita' anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o
di nuove imprese.