REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

             CAPO III                                                           
       Politiche attive per il lavoro                                           
Sezione I                                                                       
Finalita' e strumenti                                                           
          Art. 8                                                                
Finalita'                                                                       
1. Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle                
Province sono orientate, nell'ambito della strategia di sviluppo                
economico e di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari             
opportunita', alle seguenti finalita':                                          
a) favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione                    
lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o                
sociale sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alle                
persone con disabilita';                                                        
b) favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni                 
lavorative continuative e stabili, contrastando le forme di                     
precarizzazione del lavoro;                                                     
c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;                     
d) sostenere i processi di mobilita' territoriale dei lavoratori al             
fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro             
reperimento;                                                                    
e) sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione                    
economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o           
in un miglioramento delle condizioni di lavoro;                                 
f) sostenere il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o             
associata, dei lavoratori interessati da processi di                            
riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del            
lavoro;                                                                         
g) sostenere processi di recupero del livello occupazionale di                  
attivita' economiche e produttive nelle aree interessate da calamita'           
naturali o altri eventi di carattere eccezionale;                               
h) sostenere processi che, nel rispetto della normativa in materia di           
tutela ambientale, favoriscano il consolidamento sul territorio degli           
insediamenti produttivi volti al mantenimento o incremento del                  
livello occupazionale.                                                          
2. La Regione e le Province perseguono con la propria complessiva               
programmazione, nell'ambito delle rispettive competenze, le suddette            
finalita' anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o            
di nuove imprese.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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