LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO II
Funzioni della Regione e delle Province.
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
Sezione I
Funzioni della Regione e delle Province
Art. 6
Organismi regionali di collaborazione istituzionale
e concertazione sociale
1. Per la realizzazione delle finalita' dell'articolo 2 la Regione si
avvale del Comitato di coordinamento istituzionale e della
Commissione regionale tripartita di cui, rispettivamente,
all'articolo 50 ed all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del
2003, per le funzioni consultive, propositive e concertative previste
da tali articoli nonche' dalla presente legge.
2. Partecipano altresi' ai lavori degli organismi di cui al comma 1,
oltre all'assessore che li presiede, gli assessori regionali e
provinciali competenti nelle materie di volta in volta poste
all'ordine del giorno.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione
dell'occupazione e di una migliore qualita', regolarita' e sicurezza
del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze
di rilievo regionale relative all'emersione del lavoro irregolare di
cui all'articolo 78 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) la Regione si
avvale, in sessione congiunta, degli organismi di cui al comma 1
integrati con rappresentanti degli enti pubblici competenti in
materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa ed
immigrazione.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'art. 50 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il
seguente:
"Art. 50 - Comitato di coordinamento istituzionale
1. E' istituito il Comitato di coordinamento istituzionale quale sede
di partenariato e di collaborazione istituzionale fra Regione,
Province e Comuni, nelle materie di cui alla presente legge e in
materia di lavoro. Esso e' nominato dal Presidente della Regione ed
e' composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato,
componente della Conferenza regionale per il sistema formativo, che
lo presiede;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati,
componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo;
c) i nove Sindaci, o loro delegati, componenti della Conferenza
regionale per il sistema formativo.
2. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del
lavoro, nonche' sui conseguenti atti generali applicativi. Esso
formula, altresi', proposte relativamente allo sviluppo del sistema
formativo.
3. Il Comitato, integrato dai soggetti di cui all'articolo 49, comma
1, lettera d), funge da comitato esecutivo della Conferenza regionale
per il sistema formativo. In tale veste, esso svolge funzioni di
proposta e di impulso all'attivita' della Conferenza stessa, nonche'
di analisi e di approfondimento in merito allo sviluppo del sistema
formativo.
4. Il Comitato di cui al comma 3, integrato altresi' da un
rappresentante delle universita', e la Commissione regionale
tripartita di cui all'articolo 51, definendo specifiche modalita' di
raccordo, svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri sulla
programmazione relativa all'istruzione e alla formazione tecnica
superiore e all'educazione degli adulti.
5. La Regione, in raccordo con il Comitato e con la Commissione
regionale tripartita di cui all'articolo 51, garantisce modalita' di
informazione e di confronto fra i due organismi.
6. A seguito della costituzione del Consiglio delle autonomie locali
di cui all'articolo 123, comma quarto, della Costituzione, si
provvedera' alla ridefinizione della composizione e delle funzioni
svolte dal Comitato di coordinamento istituzionale, nell'ambito
dell'organizzazione funzionale di detto Consiglio delle autonomie.".
2) Il testo dell'art. 51 della legge regionale n. 21 del 2003 e'
riportato alla nota 1) dell'art. 1.
Comma 3
3) Il testo dell'art. 78, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo e' il
seguente:
"Art. 78 - Misure organizzative a favore dei processi di emersione
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per
l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di
coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve
direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e
riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una
progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso
campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di
comunicazione e nelle scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle attivita' degli organismi
locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle
commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le
deliberazioni del caso.
2. Le Amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico
nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel
rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche
richieste in loro possesso.
3. Il Comitato e' composto da dieci membri nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal
Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal
presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato
dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di
presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato puo'
essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unita',
personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e
degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma
mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle
amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del
Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere
dall'anno 2001.
4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con
compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di
promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza
alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito
agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree
attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo
anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le
commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a
quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non
superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003,
a soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede,
altresi', a verificare e valutare periodicamente l'attivita' svolta
dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per
l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa
attivita' e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia
costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione
di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da quindici
membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati
dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto
designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal
competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e
coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le
direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di
cui all'articolo 5, Legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'articolo 3
del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge non siano state
istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non
abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal
Ministro.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla
commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per
assicurarne il funzionamento, puo' essere comandato personale della
pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari,
restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza.
5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3
e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le
somme occorrenti sono attribuite in conformita' agli indirizzi e
criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.".