REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

               CAPO II                                                          
         Funzioni della Regione e delle Province.                               
         Collaborazione istituzionale e concertazione sociale                   
Sezione I                                                                       
Funzioni della Regione e delle Province                                         
          Art. 6                                                                
Organismi regionali di collaborazione istituzionale                             
e concertazione sociale                                                         
1. Per la realizzazione delle finalita' dell'articolo 2 la Regione si           
avvale del Comitato di coordinamento istituzionale e della                      
Commissione regionale tripartita di cui, rispettivamente,                       
all'articolo 50 ed all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del              
2003, per le funzioni consultive, propositive e concertative previste           
da tali articoli nonche' dalla presente legge.                                  
2. Partecipano altresi' ai lavori degli organismi di cui al comma 1,            
oltre all'assessore che li presiede, gli assessori regionali e                  
provinciali competenti nelle materie di volta in volta poste                    
all'ordine del giorno.                                                          
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione                     
dell'occupazione e di una migliore qualita', regolarita' e sicurezza            
del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze           
di rilievo regionale relative all'emersione del lavoro irregolare di            
cui all'articolo 78 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di             
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) la Regione si            
avvale, in sessione congiunta, degli organismi di cui al comma 1                
integrati con rappresentanti degli enti pubblici competenti  in                 
materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa ed                 
immigrazione.                                                                   
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 50 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 50 - Comitato di coordinamento istituzionale                              
1. E' istituito il Comitato di coordinamento istituzionale quale sede           
di partenariato e di collaborazione istituzionale fra Regione,                  
Province e Comuni, nelle materie di cui alla presente legge e in                
materia di lavoro. Esso e' nominato dal Presidente della Regione ed             
e' composto da:                                                                 
a) il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato,                
componente della Conferenza regionale per il sistema formativo, che             
lo presiede;                                                                    
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati,             
componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo;                 
c) i nove Sindaci, o loro delegati, componenti della Conferenza                 
regionale per il sistema formativo.                                             
2. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle                   
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del                 
lavoro, nonche' sui conseguenti atti generali applicativi. Esso                 
formula, altresi', proposte relativamente allo sviluppo del sistema             
formativo.                                                                      
3. Il Comitato, integrato dai soggetti di cui all'articolo 49, comma            
1, lettera d), funge da comitato esecutivo della Conferenza regionale           
per il sistema formativo. In tale veste, esso svolge funzioni di                
proposta e di impulso all'attivita' della Conferenza stessa, nonche'            
di analisi e di approfondimento in merito allo sviluppo del sistema             
formativo.                                                                      
4. Il Comitato di cui al comma 3, integrato altresi' da un                      
rappresentante delle universita', e la Commissione regionale                    
tripartita di cui all'articolo 51, definendo specifiche modalita' di            
raccordo, svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri sulla               
programmazione relativa all'istruzione e alla formazione tecnica                
superiore e all'educazione degli adulti.                                        
5. La Regione, in raccordo con il Comitato e con la Commissione                 
regionale tripartita di cui all'articolo 51, garantisce modalita' di            
informazione e di confronto fra i due organismi.                                
6. A seguito della costituzione del Consiglio delle autonomie locali            
di cui all'articolo 123, comma quarto, della Costituzione, si                   
provvedera' alla ridefinizione della composizione e delle funzioni              
svolte dal Comitato di coordinamento istituzionale, nell'ambito                 
dell'organizzazione funzionale di detto Consiglio delle autonomie.".            
2) Il testo dell'art. 51 della legge regionale n. 21 del 2003 e'                
riportato alla nota 1) dell'art. 1.                                             
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 78, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Misure           
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 78 - Misure organizzative a favore dei processi di emersione              
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito           
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per                 
l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di                
coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve             
direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e              
riferisce:                                                                      
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una                    
progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso                   
campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di              
comunicazione e nelle scuole;                                                   
b) valuta periodicamente i risultati delle attivita' degli organismi            
locali di cui al comma 4;                                                       
c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle                 
commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le                
deliberazioni del caso.                                                         
2. Le Amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico              
nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria,             
artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel               
rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche            
richieste in loro possesso.                                                     
3. Il Comitato e' composto da dieci membri nominati con decreto del             
Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente,              
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro,             
del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del             
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal              
Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal               
presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli               
infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana               
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura                 
(Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del            
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato             
dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di                 
presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato puo'           
essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unita',                 
personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e            
degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma            
mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle               
amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del               
Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere               
dall'anno 2001.                                                                 
4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere           
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con             
compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di             
promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza             
alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito                 
agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree                  
attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo               
anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le              
commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a               
quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non                    
superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003,           
a soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere                     
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede,                
altresi', a verificare e valutare periodicamente l'attivita' svolta             
dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per                
l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa                    
attivita' e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno               
degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia                    
costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione            
di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il                  
Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da quindici            
membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati              
dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto            
designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei            
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'                         
rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal               
competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e                     
coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le                   
direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di           
cui all'articolo 5, Legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'articolo 3             
del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,              
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla               
data di entrata in vigore della presente legge non siano state                  
istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e            
della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non                 
abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal                  
Ministro.                                                                       
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura                 
mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla                      
commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per            
assicurarne il funzionamento, puo' essere comandato personale della             
pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari,              
restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di                     
provenienza.                                                                    
5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3            
e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si               
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui                 
all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le                
somme occorrenti sono attribuite in conformita' agli indirizzi e                
criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza                  
sociale.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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