LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO II
Funzioni della Regione e delle Province.
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
Sezione I
Funzioni della Regione e delle Province
Art. 5
Funzioni delle Province
1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi regionali di cui
all'articolo 3, comma 1, esercitano le funzioni di programmazione
territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il
lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio, perseguendo
gli obiettivi ed adottando i metodi individuati dall'articolo 2. Le
Province approvano a tale fine programmi per le politiche del lavoro,
di norma triennali, in modo unitario o, comunque, integrato con la
programmazione di cui all'articolo 45, comma 3 della legge regionale
n. 12 del 2003.
2. Nell'ambito degli organismi di collaborazione istituzionale e
concertazione sociale di cui all'articolo 7, le Province esercitano
una funzione di raccordo e coordinamento nel proprio contesto
territoriale, al fine di indirizzare verso obiettivi condivisi la
programmazione e di armonizzare gli interventi sul territorio,
nonche' di favorire accordi per servizi ed interventi di area vasta.
3. Le Province programmano ai sensi del comma 1 e svolgono le
funzioni amministrative relative:
a) al collocamento come disciplinato dalla legislazione nazionale e
dalla presente legge;
b) alle politiche attive del lavoro ed alle misure di sostegno
all'occupazione di cui al Capo III, Sezione I;
c) ai tirocini formativi e di orientamento di cui al Capo IV;
d) al collocamento mirato delle persone con disabilita' di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili), nonche' al collocamento delle altre categorie protette ai
sensi della medesima legge;
e) agli altri compiti e funzioni attribuite dalla presente legge.
4. Le Province, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 6,
lettera b), esercitano altresi' le funzioni amministrative di cui
all'articolo 53, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.
5. Le Province svolgono attivita' di monitoraggio del mercato del
lavoro territoriale nonche' attivita' di analisi di specifici aspetti
e fenomeni di particolare rilievo, in modo complementare ed integrato
con le funzioni regionali di cui all'articolo 3, comma 8 ed
all'articolo 4.
Sezione II
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 45, comma 3, della legge regionale n. 12 del
2003 e' il seguente:
"Art. 45 - Programmazione territoriale
(omissis)
3. La funzione di programmazione in materia di formazione
professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, e'
di competenza delle Province che la esercitano mediante programmi per
l'offerta formativa, di norma triennali.
(omissis)".
Comma 4
2) Il testo dell'art. 53, comma 3, della legge regionale n. 12 del
2003 e' il seguente:
"Art. 53 - Norme transitorie
(omissis)
3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano
salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa Commissione
regionale tripartita, prevista dall'articolo 6 della legge regionale
n. 25 del 1998, il cui esercizio compete alla Commissione regionale
tripartita di cui all'articolo 51. La Commissione regionale
tripartita costituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale
n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina della nuova
Commissione di cui all'articolo 51.
(omissis)".