LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO II
Funzioni della Regione e delle Province.
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
Sezione I
Funzioni della Regione e delle Province
Art. 4
Funzioni regionali di osservatorio
del mercato del lavoro
1. La Regione svolge e promuove, anche in modo integrato con le
attivita' di monitoraggio delle Province di cui all'articolo 5, comma
5, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni
relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del
lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione. Sono
garantite l'articolazione di dette indagini su base provinciale ed in
relazione al genere, nonche' adeguate forme di divulgazione.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono in particolare dirette
all'analisi dell'andamento del mercato del lavoro regionale, dei
processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema
economico, formativo e sociale, allo svolgimento di studi e ricerche,
anche di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali e su
specifici aspetti, con particolare riferimento alle analisi di
genere, alle dinamiche salariali ed all'integrazione lavorativa degli
immigrati. Possono, inoltre, essere svolte indagini su particolari
categorie di lavoratori e sui fenomeni connessi alla sicurezza, alla
regolarita' ed alla qualita' del lavoro.
3. La Regione favorisce la partecipazione delle parti sociali,
nonche' adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche
socio-economiche sul mercato, l'organizzazione e le condizioni
lavorative, svolte da Universita', Istituto per il lavoro, Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti locali, enti
con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali
previdenziali ed assicurativi, gli enti bilaterali di cui
all'articolo 10, comma 5 ed altri qualificati organismi di analisi,
osservazione e ricerca pubblici e privati.