REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

               CAPO II                                                          
         Funzioni della Regione e delle Province.                               
         Collaborazione istituzionale e concertazione sociale                   
Sezione I                                                                       
Funzioni della Regione e delle Province                                         
          Art. 4                                                                
Funzioni regionali di osservatorio                                              
del mercato del lavoro                                                          
1. La Regione svolge e promuove, anche in modo integrato con le                 
attivita' di monitoraggio delle Province di cui all'articolo 5, comma           
5, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni             
relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del                  
lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione. Sono                  
garantite l'articolazione di dette indagini su base provinciale ed in           
relazione al genere, nonche' adeguate forme di divulgazione.                    
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono in particolare dirette                   
all'analisi dell'andamento del mercato del lavoro regionale, dei                
processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema                     
economico, formativo e sociale, allo svolgimento di studi e ricerche,           
anche di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali e su            
specifici aspetti, con particolare riferimento alle analisi di                  
genere, alle dinamiche salariali ed all'integrazione lavorativa degli           
immigrati. Possono, inoltre, essere svolte indagini su particolari              
categorie di lavoratori e sui fenomeni connessi alla sicurezza, alla            
regolarita' ed alla qualita' del lavoro.                                        
3. La Regione favorisce la partecipazione delle parti sociali,                  
nonche' adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche             
socio-economiche sul mercato, l'organizzazione e le condizioni                  
lavorative, svolte da Universita', Istituto per il lavoro, Camere di            
commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti locali, enti              
con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali                        
previdenziali ed assicurativi, gli enti bilaterali di cui                       
all'articolo 10, comma 5 ed altri qualificati organismi di analisi,             
osservazione e ricerca pubblici e privati.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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