REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

               CAPO II                                                          
         Funzioni della Regione e delle Province.                               
         Collaborazione istituzionale e concertazione sociale                   
Sezione I                                                                       
Funzioni della Regione e delle Province                                         
          Art. 3                                                                
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione, sentiti gli organismi di collaborazione                          
interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6,            
nonche' la Conferenza regionale del terzo settore di cui all'articolo           
35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema              
regionale e locale), esercita le funzioni di indirizzo e                        
coordinamento in materia di politiche del lavoro, nonche' le altre              
funzioni attribuite espressamente dalla presente legge. A tale fine             
l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva            
le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del                 
lavoro, di norma con cadenza triennale, in modo unitario o comunque             
integrato con gli indirizzi per il sistema formativo di cui                     
all'articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, prevedendo                
inoltre modalita' di coordinamento con la programmazione regionale in           
materia di politiche economiche, sociali e sanitarie.                           
2. Le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del              
lavoro contengono:                                                              
a) gli obiettivi, le priorita' e le linee di intervento;                        
b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;             
c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare              
agli enti locali;                                                               
d) i criteri e le priorita' per le iniziative a favore dei soggetti             
indicati nell'articolo 11;                                                      
e) i criteri e le priorita' per la concessione degli incentivi ai               
soggetti che, fuori dai propri obblighi legali o contrattuali,                  
favoriscano l'inserimento lavorativo o la stabilizzazione                       
occupazionale.                                                                  
3. Sulla base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche del             
mercato del lavoro regionale di cui all'articolo 4 ed in attuazione             
degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 la Giunta regionale,            
sentita la commissione assembleare competente, approva, di norma                
annualmente, il Piano regionale del lavoro, strumento attuativo degli           
indirizzi di programmazione di cui al comma 1.                                  
4. La Regione partecipa, ai sensi dello Statuto regionale, alle                 
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo           
comunitari inerenti le materie di cui alla presente legge. La Giunta            
regionale, nel rispetto delle linee di programmazione di cui al comma           
1, individua le modalita' di attuazione dei programmi comunitari, in            
particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed            
al controllo degli interventi.                                                  
5. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare                      
competente, delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti             
dalla legislazione nazionale, gli standard delle prestazioni in                 
materia di tutela, sicurezza e qualita' del lavoro da raggiungere nel           
territorio regionale.                                                           
6. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione                 
sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6,                
adotta i provvedimenti amministrativi relativi a:                               
a) sperimentazione ed avvio di attivita' innovative, per le                     
metodologie previste o le tipologie di utenti, e verifica della loro            
efficacia e delle condizioni di omogeneita' ed adeguatezza per la               
relativa messa a regime;                                                        
b) programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente             
svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d'utenza,            
esclusivamente a livello regionale;                                             
c) esercizio delle altre competenze attribuite dalla presente legge.            
7. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,            
approva criteri e modalita' attuative in ordine alla certificazione             
delle competenze, comunque acquisite, di cui al sistema regionale               
delle qualifiche, nonche' per l'elaborazione dei bilanci di                     
competenza.                                                                     
8. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sulle attivita' e le            
politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni di            
analisi del sistema economico e sociale regionale. Spettano altresi'            
alla Regione il controllo e la valutazione delle attivita' inerenti             
le funzioni di cui al presente articolo, nonche' la valutazione                 
dell'efficacia e dei risultati prodotti dalle politiche attuate sul             
territorio regionale.                                                           
9. Nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattivita'                
nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e cio' sia               
lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, la                
Regione esercita il potere sostitutivo, ai sensi e nei termini di cui           
all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma              
del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e                 
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con           
l'Universita').                                                                 
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
Riforma del sistemaregionale e locale e' il seguente:                           
"Art. 35 - Conferenza regionale del Terzo settore                               
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli            
enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del Terzo                 
settore, e' istituita la Conferenza regionale del Terzo settore con             
riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della              
cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilita'             
sociale.                                                                        
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente              
Commissione consiliare, sono definite le modalita' di composizione,             
organizzazione e funzionamento della Conferenza.".                              
2) Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 44 - Programmazione generale                                              
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del               
sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta               
della Giunta regionale, approva:                                                
a) le linee di programmazione e gli indirizzi, di norma triennali,              
per il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con                     
individuazione degli obiettivi, delle priorita', delle linee                    
d'intervento, nonche' del quadro delle risorse finanziarie e dei                
criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli Enti locali;             
b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale                    
dell'offerta formativa;                                                         
c) i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete                  
scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni             
scolastiche;                                                                    
d) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi           
regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente            
legge.                                                                          
2. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare             
competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti                       
nazionalmente, gli standard regionali per la formazione                         
professionale, di cui all'articolo 32, volti a rafforzare l'identita'           
di tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni                
fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in condizioni           
di efficacia e di qualita' uniformi ed elevate su tutto il territorio           
regionale. Definisce altresi' gli standard qualitativi delle azioni             
in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, dei             
tirocini e dell'alternanza scuola-lavoro.                                       
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione              
approvate dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresi'             
la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare            
per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo           
degli interventi.                                                               
4. Competono alla Giunta regionale, per gli interventi di cui alla              
presente legge, le funzioni amministrative relative:                            
a) alla sperimentazione ed all'avvio di attivita' innovative quanto             
alle metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica delle              
condizioni di omogeneita' e adeguatezza per la relativa messa a                 
regime;                                                                         
b) alla programmazione degli interventi che possono essere                      
adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza,                   
esclusivamente a livello regionale;                                             
c) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5;                          
d) alla definizione dei criteri e delle modalita' per l'attuazione              
degli interventi di propria competenza.                                         
5. La Giunta regionale determina altresi' il calendario scolastico ed           
i relativi a'mbiti di flessibilita'.                                            
6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalla                 
Regione a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di             
concertazione sociale previsti dalla presente legge.                            
7. Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la                    
valutazione delle attivita' inerenti le proprie funzioni, nonche' la            
valutazione degli esiti del sistema formativo.".                                
Comma 9                                                                         
3) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6              
Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea           
e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti             
con l'Universita' e' il seguente:                                               
"Art. 30 - Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo 16 della              
legge regionale n. 3 del 1999                                                   
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel             
rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere              
sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e            
persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di funzioni                 
amministrative e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del sistema             
regionale e locale.                                                             
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti           
designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui                     
all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza              
dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna                 
all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a                 
trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.                      
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli           
atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche               
attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla              
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di            
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che           
si intendono modificati.                                                        
5. L'articolo 16 della Legge n. 3 del 1999 e' abrogato.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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