LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
CAPO II
Funzioni della Regione e delle Province.
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
Sezione I
Funzioni della Regione e delle Province
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione, sentiti gli organismi di collaborazione
interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6,
nonche' la Conferenza regionale del terzo settore di cui all'articolo
35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale), esercita le funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di politiche del lavoro, nonche' le altre
funzioni attribuite espressamente dalla presente legge. A tale fine
l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva
le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del
lavoro, di norma con cadenza triennale, in modo unitario o comunque
integrato con gli indirizzi per il sistema formativo di cui
all'articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, prevedendo
inoltre modalita' di coordinamento con la programmazione regionale in
materia di politiche economiche, sociali e sanitarie.
2. Le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del
lavoro contengono:
a) gli obiettivi, le priorita' e le linee di intervento;
b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare
agli enti locali;
d) i criteri e le priorita' per le iniziative a favore dei soggetti
indicati nell'articolo 11;
e) i criteri e le priorita' per la concessione degli incentivi ai
soggetti che, fuori dai propri obblighi legali o contrattuali,
favoriscano l'inserimento lavorativo o la stabilizzazione
occupazionale.
3. Sulla base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche del
mercato del lavoro regionale di cui all'articolo 4 ed in attuazione
degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 la Giunta regionale,
sentita la commissione assembleare competente, approva, di norma
annualmente, il Piano regionale del lavoro, strumento attuativo degli
indirizzi di programmazione di cui al comma 1.
4. La Regione partecipa, ai sensi dello Statuto regionale, alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo
comunitari inerenti le materie di cui alla presente legge. La Giunta
regionale, nel rispetto delle linee di programmazione di cui al comma
1, individua le modalita' di attuazione dei programmi comunitari, in
particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed
al controllo degli interventi.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare
competente, delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti
dalla legislazione nazionale, gli standard delle prestazioni in
materia di tutela, sicurezza e qualita' del lavoro da raggiungere nel
territorio regionale.
6. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione
sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6,
adotta i provvedimenti amministrativi relativi a:
a) sperimentazione ed avvio di attivita' innovative, per le
metodologie previste o le tipologie di utenti, e verifica della loro
efficacia e delle condizioni di omogeneita' ed adeguatezza per la
relativa messa a regime;
b) programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente
svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d'utenza,
esclusivamente a livello regionale;
c) esercizio delle altre competenze attribuite dalla presente legge.
7. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,
approva criteri e modalita' attuative in ordine alla certificazione
delle competenze, comunque acquisite, di cui al sistema regionale
delle qualifiche, nonche' per l'elaborazione dei bilanci di
competenza.
8. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sulle attivita' e le
politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni di
analisi del sistema economico e sociale regionale. Spettano altresi'
alla Regione il controllo e la valutazione delle attivita' inerenti
le funzioni di cui al presente articolo, nonche' la valutazione
dell'efficacia e dei risultati prodotti dalle politiche attuate sul
territorio regionale.
9. Nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattivita'
nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e cio' sia
lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, la
Regione esercita il potere sostitutivo, ai sensi e nei termini di cui
all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma
del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita').
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistemaregionale e locale e' il seguente:
"Art. 35 - Conferenza regionale del Terzo settore
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli
enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del Terzo
settore, e' istituita la Conferenza regionale del Terzo settore con
riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della
cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilita'
sociale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, sono definite le modalita' di composizione,
organizzazione e funzionamento della Conferenza.".
2) Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 12 del 2003 e' il
seguente:
"Art. 44 - Programmazione generale
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del
sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, approva:
a) le linee di programmazione e gli indirizzi, di norma triennali,
per il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con
individuazione degli obiettivi, delle priorita', delle linee
d'intervento, nonche' del quadro delle risorse finanziarie e dei
criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli Enti locali;
b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale
dell'offerta formativa;
c) i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete
scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni
scolastiche;
d) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi
regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente
legge.
2. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare
competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti
nazionalmente, gli standard regionali per la formazione
professionale, di cui all'articolo 32, volti a rafforzare l'identita'
di tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni
fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in condizioni
di efficacia e di qualita' uniformi ed elevate su tutto il territorio
regionale. Definisce altresi' gli standard qualitativi delle azioni
in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, dei
tirocini e dell'alternanza scuola-lavoro.
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione
approvate dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresi'
la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare
per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo
degli interventi.
4. Competono alla Giunta regionale, per gli interventi di cui alla
presente legge, le funzioni amministrative relative:
a) alla sperimentazione ed all'avvio di attivita' innovative quanto
alle metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica delle
condizioni di omogeneita' e adeguatezza per la relativa messa a
regime;
b) alla programmazione degli interventi che possono essere
adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza,
esclusivamente a livello regionale;
c) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5;
d) alla definizione dei criteri e delle modalita' per l'attuazione
degli interventi di propria competenza.
5. La Giunta regionale determina altresi' il calendario scolastico ed
i relativi a'mbiti di flessibilita'.
6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalla
Regione a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di
concertazione sociale previsti dalla presente legge.
7. Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la
valutazione delle attivita' inerenti le proprie funzioni, nonche' la
valutazione degli esiti del sistema formativo.".
Comma 9
3) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea
e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti
con l'Universita' e' il seguente:
"Art. 30 - Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo 16 della
legge regionale n. 3 del 1999
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel
rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere
sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e
persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di funzioni
amministrative e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del sistema
regionale e locale.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti
designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui
all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza
dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna
all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a
trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli
atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche
attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla
Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che
si intendono modificati.
5. L'articolo 16 della Legge n. 3 del 1999 e' abrogato.".