LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
Art. 2
Finalita'
1. Le politiche regionali in materia di qualita', tutela e sicurezza
del lavoro, nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'Unione
Europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitivita' e la
coesione sociale, nonche' dei principi fondamentali della
legislazione nazionale, sono volte a:
a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualita' del lavoro
e la regolarita' e la sicurezza del lavoro;
b) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e
stabili che contribuiscano alla qualita' della vita dei lavoratori,
contrastando le forme di precarizzazione del lavoro;
c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
d) qualificare le competenze professionali, al fine di favorire la
crescita, la competitivita', la capacita' di innovazione delle
imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;
e) promuovere l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone
con disabilita', svantaggiate, a rischio di esclusione;
f) superare le discriminazioni fra uomini e donne nonche' le altre
forme di discriminazione nell'accesso al lavoro, nello sviluppo
professionale e di carriera nel rispetto della Costituzione e delle
disposizioni dell'Unione Europea in materia;
g) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
h) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialita' in
termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione
delle modalita' di accesso al credito nel rispetto dei principi di
cui alle lettere a), b), c) e d) e di pari opportunita';
i) favorire le condizioni per l'esercizio pieno, durante tutto l'arco
della vita, del diritto alla formazione;
j) promuovere pari opportunita' e qualita' della condizione
lavorativa degli immigrati, in coerenza con i principi e gli
obiettivi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche
alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);
k) promuovere parita' di condizioni per i lavoratori nell'accesso al
credito.
2. La valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone di
cui al comma 1 costituisce strategia prioritaria per le politiche di
sviluppo economico, per l'innovazione e la competitivita', nonche'
per le politiche di coesione sociale; rappresenta altresi'
riferimento essenziale per la complessiva programmazione regionale.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta metodi di:
a) integrazione fra gli interventi di politica del lavoro e quelli in
materia di istruzione, formazione professionale ed orientamento;
b) coordinamento fra gli interventi di politica del lavoro e le
politiche regionali sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e
territoriale;
c) collaborazione istituzionale con gli enti locali, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le altre istituzioni
pubbliche presenti sul territorio, gli enti pubblici nazionali, lo
Stato e le sue articolazioni decentrate;
d) concertazione, quale strumento per il governo delle materie di cui
alla presente legge, in particolare con le parti sociali
comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale secondo
quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme
per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno
e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro) agli articoli 51 e 52, nel rispetto del
principio di pariteticita';
e) partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del
lavoro, con particolare riferimento alle associazioni delle persone
con disabilita', alle organizzazioni del terzo settore, agli ordini e
collegi professionali.
4. Per conseguire le finalita' di cui al comma 1 la Regione individua
strumenti di tutela e promozione del lavoro aggiuntivi e migliorativi
dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina
nazionale. La Regione persegue altresi', in collaborazione con le
Province, il miglioramento dell'incontro tra la domanda e l'offerta
di lavoro, l'ulteriore qualificazione dei servizi pubblici per il
lavoro, la semplificazione delle procedure amministrative nonche' la
facilitazione dell'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo
criteri di trasparenza.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 3
1) Il testo degli articoli 51 e 52 della legge regionale 30 giugno
2003, n. 12 Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al
sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche
in integrazione fra loro e' il seguente:
"Art. 51 - Commissione regionale tripartita
1. E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede
concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema
formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione e' nominata dal Presidente della Regione ed e'
composta da:
a) l'assessore regionale competente, che la presiede;
b) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a
livello regionale;
c) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello
regionale;
d) il consigliere di parita', di cui alla legge 10 aprile 1991, n.
125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna
nel lavoro), effettivo e supplente.
3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del
lavoro, nonche' sui conseguenti atti generali applicativi.
4. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con apposito
regolamento adottato dalla stessa. Tale regolamento definisce
altresi' modalita' di raccordo tra la Commissione e la Conferenza di
cui all'articolo 49.
Art. 52 - Concertazione a ilvello territoriale
1. La Provincia istituisce una Commissione di concertazione con
funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee
programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione
professionale e del lavoro di competenza provinciale.
2. La Commissione e' presieduta dal Presidente della Provincia o da
suo delegato ed e' costituita garantendo la pariteticita' delle parti
sociali piu' rappresentative a livello provinciale e la presenza del
consigliere di parita'.".