REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

          Art. 2                                                                
Finalita'                                                                       
1. Le politiche regionali in materia di qualita', tutela e sicurezza            
del lavoro, nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'Unione              
Europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitivita' e la           
coesione sociale, nonche' dei principi fondamentali della                       
legislazione nazionale, sono volte a:                                           
a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualita' del lavoro            
e la regolarita' e la sicurezza del lavoro;                                     
b) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e              
stabili che contribuiscano alla qualita' della vita dei lavoratori,             
contrastando le forme di precarizzazione del lavoro;                            
c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;                             
d) qualificare le competenze professionali, al fine di favorire la              
crescita, la competitivita', la capacita' di innovazione delle                  
imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;                      
e) promuovere l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone            
con disabilita', svantaggiate, a rischio di esclusione;                         
f) superare le discriminazioni fra uomini e donne nonche' le altre              
forme di discriminazione nell'accesso al lavoro, nello sviluppo                 
professionale e di carriera nel rispetto della Costituzione e delle             
disposizioni dell'Unione Europea in materia;                                    
g) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;                     
h) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialita' in                 
termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione             
delle modalita' di accesso al credito nel rispetto dei principi di              
cui alle lettere a), b), c) e d) e di pari opportunita';                        
i) favorire le condizioni per l'esercizio pieno, durante tutto l'arco           
della vita, del diritto alla formazione;                                        
j) promuovere pari opportunita' e qualita' della condizione                     
lavorativa degli immigrati, in coerenza con i principi e gli                    
obiettivi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per                  
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche             
alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);            
k) promuovere parita' di condizioni per i lavoratori nell'accesso al            
credito.                                                                        
2. La valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone di             
cui al comma 1 costituisce strategia prioritaria per le politiche di            
sviluppo economico, per l'innovazione e la competitivita', nonche'              
per le politiche di coesione sociale; rappresenta altresi'                      
riferimento essenziale per la complessiva programmazione regionale.             
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta metodi di:                      
a) integrazione fra gli interventi di politica del lavoro e quelli in           
materia di istruzione, formazione professionale ed orientamento;                
b) coordinamento fra gli interventi di politica del lavoro e le                 
politiche regionali sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e            
territoriale;                                                                   
c) collaborazione istituzionale con gli enti locali, le Camere di               
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le altre istituzioni           
pubbliche presenti sul territorio, gli enti pubblici nazionali, lo              
Stato e le sue articolazioni decentrate;                                        
d) concertazione, quale strumento per il governo delle materie di cui           
alla presente legge, in particolare con le parti sociali                        
comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale secondo            
quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme              
per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno           
e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento                      
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in                      
integrazione tra loro) agli articoli 51 e 52, nel rispetto del                  
principio di pariteticita';                                                     
e) partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del            
lavoro, con particolare riferimento alle associazioni delle persone             
con disabilita', alle organizzazioni del terzo settore, agli ordini e           
collegi professionali.                                                          
4. Per conseguire le finalita' di cui al comma 1 la Regione individua           
strumenti di tutela e promozione del lavoro aggiuntivi e migliorativi           
dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina              
nazionale. La Regione persegue altresi', in collaborazione con le               
Province, il miglioramento dell'incontro tra la domanda e l'offerta             
di lavoro, l'ulteriore qualificazione dei servizi pubblici per il               
lavoro, la semplificazione delle procedure amministrative nonche' la            
facilitazione dell'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo              
criteri di trasparenza.                                                         
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il testo degli articoli 51 e 52 della legge regionale 30 giugno              
2003, n. 12 Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al            
sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita attraverso il                   
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche           
in integrazione fra loro e' il seguente:                                        
"Art. 51 - Commissione regionale tripartita                                     
1. E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede                   
concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema           
formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.                  
2. La Commissione e' nominata dal Presidente della Regione ed e'                
composta da:                                                                    
a) l'assessore regionale competente, che la presiede;                           
b) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle                    
organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a                  
livello regionale;                                                              
c) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle                    
organizzazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello              
regionale;                                                                      
d) il consigliere di parita', di cui alla legge 10 aprile 1991, n.              
125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna              
nel lavoro), effettivo e supplente.                                             
3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle                
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del                 
lavoro, nonche' sui conseguenti atti generali applicativi.                      
4. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con apposito              
regolamento adottato dalla stessa. Tale regolamento definisce                   
altresi' modalita' di raccordo tra la Commissione e la Conferenza di            
cui all'articolo 49.                                                            
          Art. 52 - Concertazione a ilvello territoriale                        
1. La Provincia istituisce una Commissione di concertazione con                 
funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee               
programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione               
professionale e del lavoro di competenza provinciale.                           
2. La Commissione e' presieduta dal Presidente della Provincia o da             
suo delegato ed e' costituita garantendo la pariteticita' delle parti           
sociali piu' rappresentative a livello provinciale e la presenza del            
consigliere di parita'.".                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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