REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO                                  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA                                            
la seguente legge:                                                              
CAPO I - Principi generali                                                      
          Art.  1 -  Principi                                                   
          Art.  2 -  Finalita'                                                  
CAPO II - Funzioni della Regione e delle Province. Collaborazione               
istituzionale e concertazione sociale                                           
Sezione I - Funzioni della Regione e delle Province                             
          Art.  3 -  Funzioni della Regione                                     
          Art.  4 -  Funzioni regionali di osservatorio del mercato             
del lavoro                                                                      
          Art.  5 -  Funzioni delle Province                                    
Sezione II - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale               
          Art.  6 -  Organismi regionali di collaborazione                      
istituzionale e concertazione sociale                                           
          Art.  7 -  Collaborazione istituzionale e concertazione               
sociale a livello provinciale                                                   
CAPO III - Politiche attive per il lavoro                                       
Sezione I - Finalita' e strumenti                                               
          Art.  8 -  Finalita'                                                  
          Art.  9 -  Strumenti                                                  
          Art.  10 -  Incentivi ed assegni di servizio                          
Sezione II - Promozione e qualificazione dell'occupazione                       
          Art.  11 -  Priorita' di intervento                                   
          Art.  12 -  Incentivi all'assunzione di persone in                    
condizione di svantaggio rispetto al lavoro                                     
          Art.  13 -  Sostegno alla stabilizzazione del lavoro                  
          Art.  14 -  Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura               
          Art.  15 -  Mobilita' territoriale dei lavoratori                     
          Art.  16 -  Crisi occupazionali                                       
Sezione III - Politiche per l'inserimento lavorativo delle persone              
con disabilita'                                                                 
          Art.  17 -  Promozione dell'integrazione lavorativa delle             
persone con disabilita'                                                         
          Art.  18 -  Partecipazione                                            
          Art.  19 -  Fondo regionale per l'occupazione delle persone           
con disabilita'                                                                 
          Art.  20 -  Assunzioni e convenzioni                                  
          Art.  21 -  Attivazione del collocamento mirato nelle                 
amministrazioni pubbliche                                                       
          Art.  22 -  Programmi di inserimento lavorativo in                    
cooperative sociali                                                             
CAPO IV - Orientamento e tirocini                                               
          Art.  23 -  Orientamento al lavoro                                    
          Art.  24 -  Tirocini                                                  
          Art.  25 -  Soggetti promotori, durata e limiti                       
quantitativi dei tirocini                                                       
          Art.  26 -  Qualificazione dei tirocini                               
CAPO V - Apprendistato                                                          
          Art.  27 -  Aspetti formativi dei contratti di                        
apprendistato                                                                   
          Art.  28 -  Formazione nel contratto di apprendistato per             
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione                    
          Art.  29 -  Formazione per l'apprendistato                            
professionalizzante                                                             
          Art.  30 -  Apprendistato per l'acquisizione di un diploma            
o per percorsi di alta formazione                                               
          Art.  31 -  Sostegno e qualificazione della formazione nei            
contratti di apprendistato                                                      
CAPO VI - Servizi per il lavoro                                                 
Sezione I - Sistema regionale dei servizi per il lavoro                         
          Art.  32 -  Funzioni                                                  
          Art.  33 -  Modalita' di svolgimento delle funzioni da                
parte delle Province                                                            
          Art.  34 -  Standard essenziali delle prestazioni e                   
indirizzi operativi                                                             
          Art.  35 -  Accreditamento                                            
          Art.  36 -  Monitoraggio                                              
          Art.  37 -  Avviamento a selezione presso le                          
amministrazioni pubbliche                                                       
          Art.  38 -  Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna            
(SILER)                                                                         
Sezione II - Servizi autorizzati                                                
          Art.  39 -  Autorizzazione                                            
          Art.  40 -  Particolari forme di autorizzazione                       
CAPO VII - Sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro                         
Sezione I - Sicurezza nel lavoro                                                
          Art.  41 -  Sistema integrato di sicurezza e di                       
miglioramento della qualita' della vita lavorativa                              
          Art.  42 -  Interventi                                                
          Art.  43 -  Coordinamento della pubblica amministrazione in           
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro                              
Sezione II - Regolarita' del lavoro                                             
          Art.  44 -  Promozione delle condizioni di regolarita' del            
lavoro                                                                          
CAPO VIII - Responsabilita' sociale delle imprese                               
          Art.  45 -  Finalita'                                                 
          Art.  46 -  Interventi                                                
CAPO IX - Disposizioni transitorie e finali                                     
          Art.  47 -  Clausola valutativa                                       
          Art.  48 -  Norme finali                                              
          Art.  49 -  Conformita' alle disposizioni comunitarie                 
          Art.  50 -  Norme transitorie                                         
          Art.  51 -  Abrogazioni                                               
          Art.  52 -  Norma finanziaria                                         
CAPO I                                                                          
Principi generali                                                               
          Art. 1                                                                
Principi                                                                        
1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto della Costituzione,           
dei principi fondamentali della legislazione nazionale e                        
dell'ordinamento dell'Unione Europea e dello Statuto regionale,                 
riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, contribuisce            
alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualita' come definita             
dalla presente legge, alla valorizzazione delle competenze e dei                
saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle                   
attivita' lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione del               
principio delle pari opportunita', quali fondamenti essenziali per lo           
sviluppo economico e sociale del territorio.                                    
2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed                     
amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel                 
rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle                 
relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli                    
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.            
3. La Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la                         
collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni            
amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarieta',               
differenziazione, fatte salve quelle gia' attribuite alle Province in           
attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469                     
(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti             
in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge           
15 marzo 1997, n. 59).                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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