LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 17
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCU- PAZIONE, DELLA QUALITA', SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Principi
Art. 2 - Finalita'
CAPO II - Funzioni della Regione e delle Province. Collaborazione
istituzionale e concertazione sociale
Sezione I - Funzioni della Regione e delle Province
Art. 3 - Funzioni della Regione
Art. 4 - Funzioni regionali di osservatorio del mercato
del lavoro
Art. 5 - Funzioni delle Province
Sezione II - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
Art. 6 - Organismi regionali di collaborazione
istituzionale e concertazione sociale
Art. 7 - Collaborazione istituzionale e concertazione
sociale a livello provinciale
CAPO III - Politiche attive per il lavoro
Sezione I - Finalita' e strumenti
Art. 8 - Finalita'
Art. 9 - Strumenti
Art. 10 - Incentivi ed assegni di servizio
Sezione II - Promozione e qualificazione dell'occupazione
Art. 11 - Priorita' di intervento
Art. 12 - Incentivi all'assunzione di persone in
condizione di svantaggio rispetto al lavoro
Art. 13 - Sostegno alla stabilizzazione del lavoro
Art. 14 - Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura
Art. 15 - Mobilita' territoriale dei lavoratori
Art. 16 - Crisi occupazionali
Sezione III - Politiche per l'inserimento lavorativo delle persone
con disabilita'
Art. 17 - Promozione dell'integrazione lavorativa delle
persone con disabilita'
Art. 18 - Partecipazione
Art. 19 - Fondo regionale per l'occupazione delle persone
con disabilita'
Art. 20 - Assunzioni e convenzioni
Art. 21 - Attivazione del collocamento mirato nelle
amministrazioni pubbliche
Art. 22 - Programmi di inserimento lavorativo in
cooperative sociali
CAPO IV - Orientamento e tirocini
Art. 23 - Orientamento al lavoro
Art. 24 - Tirocini
Art. 25 - Soggetti promotori, durata e limiti
quantitativi dei tirocini
Art. 26 - Qualificazione dei tirocini
CAPO V - Apprendistato
Art. 27 - Aspetti formativi dei contratti di
apprendistato
Art. 28 - Formazione nel contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Art. 29 - Formazione per l'apprendistato
professionalizzante
Art. 30 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione
Art. 31 - Sostegno e qualificazione della formazione nei
contratti di apprendistato
CAPO VI - Servizi per il lavoro
Sezione I - Sistema regionale dei servizi per il lavoro
Art. 32 - Funzioni
Art. 33 - Modalita' di svolgimento delle funzioni da
parte delle Province
Art. 34 - Standard essenziali delle prestazioni e
indirizzi operativi
Art. 35 - Accreditamento
Art. 36 - Monitoraggio
Art. 37 - Avviamento a selezione presso le
amministrazioni pubbliche
Art. 38 - Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna
(SILER)
Sezione II - Servizi autorizzati
Art. 39 - Autorizzazione
Art. 40 - Particolari forme di autorizzazione
CAPO VII - Sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro
Sezione I - Sicurezza nel lavoro
Art. 41 - Sistema integrato di sicurezza e di
miglioramento della qualita' della vita lavorativa
Art. 42 - Interventi
Art. 43 - Coordinamento della pubblica amministrazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Sezione II - Regolarita' del lavoro
Art. 44 - Promozione delle condizioni di regolarita' del
lavoro
CAPO VIII - Responsabilita' sociale delle imprese
Art. 45 - Finalita'
Art. 46 - Interventi
CAPO IX - Disposizioni transitorie e finali
Art. 47 - Clausola valutativa
Art. 48 - Norme finali
Art. 49 - Conformita' alle disposizioni comunitarie
Art. 50 - Norme transitorie
Art. 51 - Abrogazioni
Art. 52 - Norma finanziaria
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Principi
1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto della Costituzione,
dei principi fondamentali della legislazione nazionale e
dell'ordinamento dell'Unione Europea e dello Statuto regionale,
riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, contribuisce
alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualita' come definita
dalla presente legge, alla valorizzazione delle competenze e dei
saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle
attivita' lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione del
principio delle pari opportunita', quali fondamenti essenziali per lo
sviluppo economico e sociale del territorio.
2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed
amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel
rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle
relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
3. La Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la
collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni
amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarieta',
differenziazione, fatte salve quelle gia' attribuite alle Province in
attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti
in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge
15 marzo 1997, n. 59).