LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 15
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 5
Ricognizione residui attivi e passivi -
Approvazione Conto del Tesoriere
1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e
passivi in chiusura dell'esercizio 2003 accertate in sede di
ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4), con determinazione del Responsabile del
Servizio Bilancio-Risorse finanziarie n. 4682 dell'8 aprile 2005, e
della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del
Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie n. 5587 del 22
aprile 2005, di approvazione del Conto del Tesoriere reso a norma
dell'articolo 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, e'
disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione
2005 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi,
comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio, e comma 5 -
Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 45 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 45 - Residui attivi
1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate
entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della
struttura organizzativa competente per materia dichiara il permanere
delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.
2. I dirigenti delle strutture regionali competenti per materia
devono promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei
crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere
ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.
3. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto, entro il 30 aprile di ogni
anno, con atto motivato del dirigente responsabile della struttura
organizzativa competente in materia di bilancio, si provvede alla
classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione puo' essere considerata certa;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure
amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
4. I crediti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 continuano ad
essere riportati nelle scritture contabili; i crediti di cui alla
lettera c) del comma 3 si eliminano dalle scritture contabili previa
comunicazione del dirigente della struttura organizzativa competente
per materia che attesta l'inesigibilita' o l'insussistenza delle
correlative entrate.".
2) Il testo dell'art. 61 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 61 - Ricognizione dei residui passivi
1. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto
consuntivo.
2. Prima della formazione del conto consuntivo, entro il 30 aprile di
ogni anno, con atto del dirigente responsabile della struttura
organizzativa competente in materia di bilancio si provvede alla
determinazione dei residui passivi da riportare nelle scritture
contabili.".
3) Il testo dell'art. 63, comma 2, della legge regionale 15 novembre
2001, n.40 concernente Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 63 - Responsabilita' del Tesoriere
(omissis)
2. Il Tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende
il conto della gestione finanziaria alla Regione. Il predetto conto
deve dimostrare:
a) nell'entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e
le somme riscosse nel corso dell'esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e
le somme pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a
credito dell'esercizio successivo.".