REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 15

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 4                                                                
Mutui e prestiti                                                                
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso            
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle                
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16,                
comma 1 della legge regionale n. 28 del 2004, di approvazione del               
bilancio di previsione per l'esercizio 2005, ed imputato al Capitolo            
06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - e'                  
diminuito di Euro 45.900.000,00.                                                
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o                   
prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2 della legge             
regionale n. 28 del 2004 e' ridefinito in Euro 1.103.000.000,00.                
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui                  
all'articolo 16, comma 7 della legge regionale n. 28 del 2004 e'                
ridefinito in Euro 176.529.658,88.                                              
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23                 
dicembre 2004, n. 28 concernente Bilancio di previsione della Regione           
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio                      
pluriennale 2005-2007 e' il seguente:                                           
"Art. 16 - Mutui e prestiti                                                     
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di           
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede            
di accertare nel corso dell'esercizio 2005 entro i limiti di cui                
all'articolo 34, comma 4 della L.R. n. 40 del 2001 - di cui e' data             
dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione                
Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34 citato, a               
contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo            
di Euro 662.000.000,00.                                                         
(omissis)".                                                                     
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 23                 
dicembre 2004, n. 28 concernente Bilancio di previsione della Regione           
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio                      
pluriennale 2005-2007 e' il seguente:                                           
"Art. 16 - Mutui e prestiti                                                     
(omissis)                                                                       
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2005 le autorizzazioni               
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di            
Euro 1.040.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 16 della legge             
regionale 22 dicembre 2003, n. 29 (Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio              
pluriennale 2004-2006), come modificato dall'articolo 4 della legge             
regionale 28 luglio 2004, n. 18 (Assestamento del bilancio di                   
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'articolo 30             
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento              
generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli             
stessi entro la chiusura dell'esercizio 2004.                                   
(omissis)".                                                                     
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 23                 
dicembre 2004, n. 28 concernente Bilancio di previsione della Regione           
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio                      
pluriennale 2005-2007 e' il seguente:                                           
"Art. 16 - Mutui e prestiti                                                     
(omissis)                                                                       
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annui Euro 175.242.624,33 a partire dall'esercizio                  
finanziario 2006 e fino all'esercizio finanziario 2025.                         
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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