LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 31
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23
(Vigilanza e controllo dell'attivita' edilizia ed applicazione della
normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.
326) e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 41 bis
Rimborso di somme indebitamente versate
1. La Regione provvede al rimborso totale o parziale delle somme
versate a titolo di quota integrativa dell'oblazione, di cui
all'articolo 31, qualora, acquisite le valutazioni del Comune
interessato, sia accertato che il versamento e' stato indebitamente
eseguito.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le
modalita' di restituzione delle somme di cui al comma 1.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, la Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio
atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando
i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo
speciale di cui al Capitolo 86350, afferente alla U.P.B.
1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2 allegato alla
legge regionale di bilancio e all'istituzione di un'apposita U.P.B. e
relativo capitolo nonche' della dotazione finanziaria, a norma di
quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4).".
NOTA ALL'ART. 31
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 2004,
n. 23 Vigilanza e controllo dell'attivita' edilizia ed applicazione
della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326 e' il seguente:
"Art. 41 - Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati
il comma 3 dell'articolo 8, il comma 8 dell'articolo 10 e l'articolo
25 della legge regionale n. 31 del 2002.".