LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 30
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000
1. La rubrica dell'articolo 51 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e'
cosi' modificata: "Monitoraggio e bilancio della pianificazione -
Istituzione dell'Archivio regionale della pianificazione".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 20 del
2000 sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Per favorire la conoscenza da parte dei cittadini degli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di
promuovere lo sviluppo di una cultura della qualita' architettonica,
ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani, e' istituito
l'Archivio regionale della pianificazione, che assume la
denominazione di "Planning Center".
3 ter. Per l'istituzione e la gestione dell'Archivio regionale della
pianificazione, previsto al comma 3 bis, la Regione, quale ente
partecipante, si avvale della associazione senza fini di lucro OIKOS
Centro Studi, avente quale scopo statutario il perseguimento delle
medesime finalita' stabilite dal comma 3 bis medesimo. Per far fronte
alle spese di costituzione e di gestione dell'Archivio regionale
della pianificazione e' disposta, per l'esercizio finanziario 2005,
una autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere su
Capitolo 30557, afferente alla U.P.B. 1.4.1.2.12120 - Nuovi strumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica.".
NOTE ALL'ART. 30
Comma 1
1) La rubrica dell'articolo 51 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 20 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio,
concerne:
"Art. 51 - Monitoraggio e bilancio della pianificazione".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale n. 20
del 2000 e' il seguente:
"Art. 51
(omissis)
3. La Regione raccoglie le informazioni elaborate dalle Province ai
fini della redazione di un rapporto periodico sullo stato della
pianificazione urbanistica e territoriale.".