REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 28                                                               
Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica                                   
1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e                 
straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, gia'            
prorogata con la legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge                   
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge             
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione             
della legge di assestamento del bilancio di previsione per                      
l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006.              
Primo provvedimento generale di variazione) e' ulteriormente                    
prorogata fino al 31 marzo 2006, ovvero alla precedente data prevista           
dalla legge regionale di riordino del settore.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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