LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 27
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001,
n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in
materia di Enti locali) le parole "della durata massima di 5 anni e
decrescenti a partire dal terzo anno," sono soppresse.
2. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001
e' sostituito dal seguente:
"5. Il programma di riordino territoriale prevede l'erogazione di un
contributo straordinario una tantum alle Associazioni intercomunali
che si trasformino in Unioni di Comuni.".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del
2001 e' inserito il seguente comma:
"6 bis. Il programma di riordino territoriale puo' prevedere altresi'
l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme
associative di cui alla presente legge (Unioni di Comuni, Comunita'
montane e Comuni capofila delle Associazioni intercomunali) per spese
di investimento finalizzate ad una piu' efficace gestione associata
di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica
disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e
coordinamento con le discipline settoriali.".
NOTE ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 26
aprile 2001, n. 11 Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme
associative
(omissis)
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali
della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo
anno, e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della
costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali
nuove Comunita' montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art.
13, non e' corrisposto alcun contributo alle Unioni di comuni
comprese, in tutto o in parte, in una Comunita' montana o con questa
coincidenti, ne' alle Associazioni intercomunali il cui territorio
coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una
Comunita' montana.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 11
del 2001 e' il seguente:
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme
associative
(omissis)
5. In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova Unione
o Associazione intercomunale che ricomprenda comuni che gia' avevano
fruito di incentivi all'esercizio associato delle funzioni, i criteri
di durata di cui al comma 2 tengono conto anche del periodo delle
precedenti erogazioni.
(omissis)".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale n. 11
del 2001 e' il seguente:
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme
associative
(omissis)
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualita' sono
decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, laddove,
sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata
l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei
risultati programmati.
(omissis)".