LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 26
Autorizzazione al riutilizzo di fondi
da parte di cooperative di garanzia o consorzi-fidi
1. I contributi in conto interessi attualizzati di cui al Capo V
della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,
n. 38), gia' erogati dalla Regione e non ancora utilizzati da parte
delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi aderenti a consorzi
di secondo grado possono essere conferiti al consorzio di secondo
grado, nonche' quelli non ancora utilizzati da parte del consorzio
medesimo, possono essere da questo destinati alla creazione o
all'implementazione di un fondo di cogaranzia.
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il Capo V della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 Disciplina
dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,
n. 38, concerne:
"Capo V - Finanziamenti a consorzi-fidi e cooperative di garanzia"