REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 23                                                               
Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997                                    
e altre disposizioni                                                            
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 settembre            
1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla           
legge regionale 14 aprile 1995, n. 42) e' aggiunto il seguente                  
comma:                                                                          
"3 bis. Le risorse di cui all'articolo 9, comma 2, della legge                  
regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna),           
non utilizzate in tutto o in parte dai gruppi assembleari, sono                 
destinate ai medesimi gruppi ad integrazione dei contributi previsti            
dal presente articolo.".                                                        
2. La norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge              
regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di                     
trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere                 
regionale) si applica ai Questori dell'Ufficio di Presidenza                    
dell'Assemblea legislativa a decorrere dal 16 maggio 2005. Dalla                
medesima data al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si                
applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 2000,            
n. 17 (Disposizioni in materia di indennita' agli Assessori della               
Giunta regionale non Consiglieri regionali).                                    
3. Le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i            
componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad                
esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono                 
deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo                   
trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per            
i Consiglieri regionali.                                                        
NOTE ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8                   
settembre 1997, n. 32 Funzionamento dei gruppi consiliari -                     
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Contributi ai gruppi                                                  
(omissis)                                                                       
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con                      
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.                         
(omissis)".                                                                     
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 26                  
novembre 2001, n. 43 Testo unico in materia di organizzazione e di              
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:                 
"Art. 9 - Personale delle strutture speciali                                    
(omissis)                                                                       
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di             
rispettiva competenza, definiscono:                                             
a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle             
delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;                            
b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale,               
inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative.                   
(omissis)".                                                                     
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge                    
regionale 14 aprile 1995, n. 42  Disposizioni in materia di                     
trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere                 
regionale e' il seguente:                                                       
"Art. 5 - Indennita' di funzione                                                
1. Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni                   
compete, in aggiunta alla indennita' prevista all'art. 2, una                   
indennita' di funzione commisurata alle seguenti percentuali                    
dell'indennita' mensile lorda percepita dai membri della Camera dei             
Deputati:                                                                       
(omissis)                                                                       
c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma                
dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale,                
nonche' ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio                   
regionale: indennita' di funzione pari al 12,5 per cento;                       
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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