LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 23
Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997
e altre disposizioni
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 settembre
1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla
legge regionale 14 aprile 1995, n. 42) e' aggiunto il seguente
comma:
"3 bis. Le risorse di cui all'articolo 9, comma 2, della legge
regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna),
non utilizzate in tutto o in parte dai gruppi assembleari, sono
destinate ai medesimi gruppi ad integrazione dei contributi previsti
dal presente articolo.".
2. La norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge
regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di
trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere
regionale) si applica ai Questori dell'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa a decorrere dal 16 maggio 2005. Dalla
medesima data al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si
applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 2000,
n. 17 (Disposizioni in materia di indennita' agli Assessori della
Giunta regionale non Consiglieri regionali).
3. Le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i
componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad
esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono
deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo
trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per
i Consiglieri regionali.
NOTE ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8
settembre 1997, n. 32 Funzionamento dei gruppi consiliari -
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 e' il
seguente:
"Art. 3 - Contributi ai gruppi
(omissis)
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
(omissis)".
Comma 1
2) Il testo dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 26
novembre 2001, n. 43 Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 9 - Personale delle strutture speciali
(omissis)
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di
rispettiva competenza, definiscono:
a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle
delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale,
inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative.
(omissis)".
Comma 2
3) Il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge
regionale 14 aprile 1995, n. 42 Disposizioni in materia di
trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere
regionale e' il seguente:
"Art. 5 - Indennita' di funzione
1. Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni
compete, in aggiunta alla indennita' prevista all'art. 2, una
indennita' di funzione commisurata alle seguenti percentuali
dell'indennita' mensile lorda percepita dai membri della Camera dei
Deputati:
(omissis)
c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma
dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale,
nonche' ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale: indennita' di funzione pari al 12,5 per cento;
(omissis)".