LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 19
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
1. L'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) e'
soppresso.
2. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 27 del 2004
e' sostituito dal seguente:
"2. Le opere e i lavori pubblici realizzati ai sensi del comma 1
devono riguardare il pubblico demanio.".
NOTE ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2004
n. 27 concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del
bilancio pluriennale 2005-2007 e' il seguente:
"Art. 35 - Partecipazione alla ricostituzione del fondo di dotazione
della "Fondazione Medikinale International Parma MIP" Centro
internazionale per la diffusione della medicina e delle scienze
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare alla
ricostituzione del fondo di dotazione nella "Fondazione Medikinale
International Parma MIP" - Centro internazionale per la diffusione
della medicina e delle scienze della quale e' gia' socio ai sensi
della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 41 (Partecipazione della
Regione Emilia-Romagna alla costituzione quale socio fondatore della
"Fondazione Medikinale International Parma M.I.P." Centro
internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle
scienze). A tal fine e' disposta, per l'esercizio 2005,
l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 17.000,00 a valere sul
Capitolo 70885 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attivita'
culturali - Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a
societa' e istituzioni.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 27
del 2004 e' il seguente:
"Art. 48 - Finanziamento dei Consorzi di bonifica
(omissis)
2. Le opere realizzate ai sensi del comma 1 sono di proprieta' della
Regione e fanno parte del demanio regionale.".