REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 17                                                               
Contributi agli Enti locali                                                     
per il potenziamento dei poli didattico-scientifici                             
per nuovi insediamenti universitari                                             
1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale              
agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici            
per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della             
legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale              
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre             
2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di                   
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario             
2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento                  
generale di variazione) e' disposta, per l'esercizio 2005,                      
un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00, a valere sul Capitolo            
73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e            
universitaria.                                                                  
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n.           
15 concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma                     
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in               
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del                  
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del                   
bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di                 
variazione e' il seguente:                                                      
"Art. 20 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli            
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari                       
1. La Regione e' autorizzata a concedere finanziamenti straordinari             
in conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la                       
ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento              
funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli             
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta            
regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalita' e procedure           
per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.             
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 e'                 
disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro              
1.600.000,00 a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B.                  
1.6.3.3.24510 "Edilizia residenziale universitaria".                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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