LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 17
Contributi agli Enti locali
per il potenziamento dei poli didattico-scientifici
per nuovi insediamenti universitari
1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale
agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici
per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della
legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento
generale di variazione) e' disposta, per l'esercizio 2005,
un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00, a valere sul Capitolo
73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e
universitaria.
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n.
15 concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del
bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di
variazione e' il seguente:
"Art. 20 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. La Regione e' autorizzata a concedere finanziamenti straordinari
in conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la
ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento
funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta
regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalita' e procedure
per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 e'
disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro
1.600.000,00 a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B.
1.6.3.3.24510 "Edilizia residenziale universitaria".