LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 12
Viabilita' di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilita' di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale) e' disposta una ulteriore
autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
opere stradali:
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprieta'
comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come
modificato dall'articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)" Esercizio
2005: + Euro 1.000.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
leggi regionali sono ridotte di Euro 1.000.000,00 a valere sul
Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e
costruzione opere stradali.