LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 11
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), e' disposta la seguente autorizzazione di spesa
nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della
qualita' della mobilita' urbana:
a) Cap. 43221 "Contributi ai Comuni e Province per interventi volti
alla riorganizzazione e qualificazione della mobilita' urbana (art.
2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata
dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre
1998, n. 30)" Esercizio 2005: Euro 202.354,83.