REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 10                                                               
Interventi in materia di opere idrauliche                                       
nei corsi d'acqua di competenza regionale                                       
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena            
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza                 
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio                      
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904,             
n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere              
idrauliche delle diverse categorie) e' disposta una ulteriore                   
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente             
alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e              
ambientale, per l'esercizio 2005, di Euro 100.000,00.                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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