REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 9                                                                
Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque                         
1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al                    
risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114                
della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema                 
regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla                
U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, e' disposta per             
l'esercizio 2005 una ulteriore autorizzazione di spesa pari a Euro              
50.000,00.                                                                      
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell' articolo 114 della legge regionale 21 aprile  1999,           
n. 3 Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:                     
"Art. 114 - Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque            
1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle            
acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di            
qualita' ambientale dei corpi idrici, nonche' degli obiettivi di                
qualita' funzionale in relazione agli usi programmati per corpo                 
idrico o tratto di esso. Il piano e' elaborato nel rispetto degli               
indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17            
della Legge 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia                
approvato, la Regione puo' comunque dotarsi del piano di tutela, uso            
e risanamento delle acque.                                                      
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:                                  
a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici             
regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorita' di           
bacino nazionale e interregionale;                                              
b) formula indirizzi generali per la determinazione delle                       
destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative             
conseguenti;                                                                    
c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche              
fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli            
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;                  
d) valuta a livello dell'intera regione la disponibilita' di risorse            
idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in                
relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;                 
e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di                
risparmio della risorsa;                                                        
f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i              
trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17               
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;                                              
g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualita' delle             
acque costiere.                                                                 
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di                  
prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle                  
province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale            
di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.                                     
4. Il piano di cui al comma 1 e' adottato e approvato secondo le                
procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.              
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi            
con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.                        
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di                
pianificazione in materia di acque.".                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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