REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 4                                                                
Partecipazione alla "Fondazione Qualivita -                                     
Fondazione per la tutela e la valorizzazione                                    
dei prodotti alimentari europei di qualita'"                                    
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, in                   
qualita' di "socio sostenitore", alla "Fondazione Qualivita -                   
Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari            
europei di qualita'", con sede a Siena, che persegue finalita' di               
tutela e valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualita',            
attraverso azioni promozionali dei prodotti ed iniziative                       
tecnico-scientifiche di informazione ai consumatori, alle filiere ed            
ai produttori, anche in collegamento con gli operatori pubblici e               
privati dell'Unione Europea.                                                    
2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere               
tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della                 
Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Qualivita", in qualita' di              
"socio sostenitore".                                                            
3. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale per             
la partecipazione alla Fondazione prevista al comma 1 del presente              
articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo dei           
propri mezzi finanziari e con l'istituzione di un apposito capitolo             
(12055 C.N.I.) nella parte spesa del bilancio regionale, denominato             
"Contributo annuale della Regione Emilia-Romagna per la                         
partecipazione quale socio sostenitore alla Fondazione "Qualivita -             
Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari            
europei di qualita'" ed afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5315 -                    
Contributi ad Enti e Associazioni e partecipazione ad Istituzioni               
operanti nel settore agricolo ed agroalimentare. Il suddetto capitolo           
sara' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione            
della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto                     
dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 15 novembre 2001, n.            
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione             
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).                         
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'articolo 37, comma 1 della legge regionale 15                  
novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione                        
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27                
marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                                
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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