DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA 21 aprile 2005, n. 5431
Laterlite SpA e LecaSistemi SpA domanda 30/11/2000 di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale tramite 2 pozzi in loc. Rubbiano del comune di Solignano (PR) - R.R. 41/01 L.R. 7/04, art 50. Concessione preferenziale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
a) di assentire alle societa' Laterite SpA, partita IVA 02193140346,
con sede in Rubbiano di Solignano (PR), Via Vittorio Veneto n. 30 e
LecaSistemi SpA, partita IVA 02193150345, con sede in Rubbiano di
Solignano (PR),Via Vittorio Veneto n. 57 legalmente domiciliato
presso la sede del Comune di Solignano (PR), la concessione
preferenziale a derivare acqua pubblica da due pozzi siti in comune
di Solignano (PR), localita' Rubbiano, foglio 2, mappale 51 e foglio
6 mappale 104, da destinare ad uso industriale, nella quantita'
stabilita fino ad un volume massimo di moduli 0,09 (270.000
mc/anno);
b) di obbligare le societa' concessionarie a provvedere
all'installazione di un adeguato piezometro da installarsi ad una
distanza compresa fra i 30 e i 50 m. dal pozzo n. 2 (pozzo Taro)
secondo le modalita' che saranno stabilite dal Servizio Istruttore;
c) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata per
un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre
2005, con possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui
all'art. 27 del R.R. 41/01 e all'art. 50 della L.R. 7/04, ed
esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute
nel presente atto e nel disciplinare, che ne costituisce parte
integrante, mediante le opere di presa e adduzione identificate in
domanda;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 5431 in data 21/4/2005.
(omissis)
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la
derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini