REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2005, n. 999

Progetto di ristrutturazione potenziamento della centralina idroelettrica "Sanafonte" (Bagno di Romagna), Provincia di Forli'-Cesena

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto di ristrutturazione e               
potenziamento della centralina idroelettrica Sanafonte, comune di               
Bagno di Romagna, provincia di Forli'-Cesena dalla ulteriore                    
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:                                  
1) rilascio di apposito provvedimento abilitativo comunale, in cui              
dovranno essere indicate obbligatoriamente le misure di compensazione           
paesaggistica e ambientale che il Comune riterra' utili e necessarie,           
ai sensi dell'art. 10 delle Norme del P.T.P.R. e della delibera di              
Giunta regionale n. 2131 del 2 novembre 2004;                                   
2) rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dall'art. 142            
del DLgs 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del                 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n.              
137" e accordo tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali,            
la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali              
Emilia-Romagna del 9 ottobre 2003;                                              
3) attenersi alle indicazioni della L.R. 26/04 "Disciplina della                
programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in                 
materia di energia", con particolare riferimento al Titolo II -                 
impianti e reti;                                                                
4) i lavori devono riguardare solo le aree indicate nelle planimetrie           
allegate al progetto;                                                           
5) lo scavo in trincea per la realizzazione dell'intervento deve                
essere prontamente interrato, ad opera eseguita, con il materiale               
precedentemente scavato e lo stesso deve risultare ben costipato e              
prontamente inerbito;                                                           
6) le scarpate oggetto d'intervento, dovranno essere profilate                  
secondo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni, in modo da non            
innescare fenomeni di instabilita' nelle aree a monte e a valle delle           
stesse, non creare scivolamenti di materiale verso valle e/o fenomeni           
di ristagno;                                                                    
7) il materiale di risulta degli scavi deve essere sistemato in loco            
in spessori massimi pari a 40-50 cm. ben costipati, in modo da                  
consentire il regolare deflusso delle acque, non creare zone di                 
ristagno d'acqua e non innescare fenomeni di dissesto, ovvero venga             
conferito in discarica controllata;                                             
8) deve essere eseguita e mantenuta efficiente nel tempo un'idonea              
regimazione idrica superficiale in tutta l'area, in particolare al              
ciglio superiore ed al piede delle scarpate, da collegarsi alla rete            
di deflusso delle acque presenti in loco;                                       
9) a lavori ultimati deve essere prontamente eseguito l'inerbimento             
di tutta l'area interessata dall'intervento;                                    
10) non devono essere abbattuti gli alberi ad alto fusto presenti in            
corrispondenza delle opere e lungo il tracciato della condotta in               
progetto;                                                                       
11) i movimenti di terreno devono essere eseguiti in periodi                    
stagionali favorevoli;                                                          
12) deve essere realizzato un piano di monitoraggio per verificare lo           
stato di attivita' delle aree instabili e potenzialmente instabili; i           
dati risultanti di tale piano devono essere trasmessi agli organi               
competenti;                                                                     
13) le condotte devono essere realizzate in modo tale da garantire la           
tenuta rispetto ad eventuali perdite d'acqua, e devono essere                   
progettate in funzione degli eventuali assestamenti del terreno;                
14) deve essere realizzato un piano di monitoraggio per verificare              
che lungo le condotte che attraversano le aree instabili e/o                    
potenzialmente instabili, non vi siano perdite significative d'acqua,           
le quali possono, per infiltrazione, inficiare la stabilita' dei                
versanti attraversati; i dati risultanti di tale piano devono essere            
trasmessi agli organi competenti;                                               
15) deve essere realizzato un piano di emergenza nel caso in cui vi             
siano riattivazioni delle aree in dissesto, a tutela in particolare             
degli elementi vulnerabili individuati;                                         
16) deve essere rispettato il DMV calcolato nella relazione                     
integrativa di screening, ai sensi del DLgs 155/99;                             
17) l'utenza idrica e' inoltre subordinata al rigoroso rispetto di              
quanto dettagliatamente regolamentato da apposito e specifico                   
disciplinare di concessione,  redatto ai sensi del T.U. 1775/23 e del           
R.R. 41/01;                                                                     
18) in riferimento all'impatto acustico, dovra' essere effettuato,              
entro 3 mesi dal completamento dell'opera, un monitoraggio                      
strumentale al fine di assumere le conseguenti determinazioni per il            
rispetto dei limiti di legge; i risultati, completi di proposte di              
eventuali opere di mitigazione, dovranno essere inviati agli enti               
interessati per l'approvazione;                                                 
19) l'esecuzione delle opere deve avvenire in tempi tali da non                 
arrecare disturbo alla fauna, con particolare riferimento ai periodi            
di nidificazione e di frega;                                                    
20) nel caso in cui si utilizzino oli, in particolare per il                    
funzionamento della turbina, sara' necessario utilizzare lubrificanti           
ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovra' essere inviata                
preventivamente agli enti interessati, per l'approvazione dell'uso,             
copia delle schede tecniche degli stessi lubrificanti;                          
21) le prescrizioni sopra elencate, dovranno essere verificate                  
attraverso una campagna di monitoraggio da attuarsi durante la                  
realizzazione dell'opera, successivamente alla realizzazione                    
dell'opera e delle mitigazioni e, sulla base dei risultati ottenuti,            
dovranno essere assunte le necessarie determinazioni conseguenti;               
22) resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la                  
realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione,                
dovranno essere rilasciate dalle Autorita' competenti ai sensi delle            
vigenti disposizioni;                                                           
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Societa' SOEMS             
SpA, al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, alla                        
Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, al Comune di Bagno di             
Romagna, all'Autorita' di Bacino Fiumi Romagnoli, all'ARPA - Sezione            
provinciale di Forli'-Cesena;                                                   
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della            
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni            
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della            
Regione.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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