REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2686

Modifiche e integrazioni alla deliberazione della G.R. 26/7/1999, n. 1377 "Direttiva su criteri, modalita' e procedure per la contribuzione alle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto" (assegno di cura)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- le proprie deliberazioni del 26/7/1999, n. 1377 e del 12/10/1994,             
n. 5105 aventi entrambe per oggetto "Direttiva su criteri, modalita'            
e procedure per la contribuzione alle famiglie disponibili a                    
mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto", con le           
quali e' stata realizzata la previsione della L.R. 5/94;                        
- la propria deliberazione 25 febbraio 2002, n. 295 "Recepimento del            
DPCM 29 novembre 2001 definizione dei livelli essenziali di                     
assistenza pubblicato nella G.U. dell'8/2/2002 Supp. Ordinario n. 26:           
Determinazioni conseguenti";                                                    
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della                    
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di            
interventi e servizi sociali";                                                  
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 109 cosi' come modificato dal DLgs 3                
maggio 2000, n. 130 e relativi regolamenti attuativi DPCM 7 maggio              
1999, n. 221 cosi' come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242;              
dato atto:                                                                      
- che le integrazioni e le precisazioni contenute nel presente atto             
costituiscono anche un momento significativo per la costruzione delle           
condizioni di fattibilita' operativa nella direzione della                      
costituzione di un Fondo regionale per la non autosufficienza,                  
obiettivo strategico indicato nel DPEF regionale e nel Patto per lo             
sviluppo, e che in tale prospettiva sara' necessario rivedere ed                
adeguare anche il contenuto e l'entita' della presente misura alla              
luce delle future determinazioni in merito al Fondo per la non                  
autosufficienza;                                                                
- della scelta della Regione Emilia-Romagna di avviare comunque nel             
2004 la realizzazione di alcuni primi interventi che, da un lato                
indichino la volonta' di perseguire gli obiettivi per i quali e'                
stata prevista l'istituzione di un Fondo regionale per la non                   
autosufficienza e dall'altro introducano innovazioni nel governo del            
sistema dei servizi socio-sanitari volte a migliorarne il grado di              
omogeneita', equita' e qualita' complessive;                                    
- della previsione contenuta nella propria deliberazione n. 377                 
dell'1 marzo 2004 circa l'istituzione a livello di zona                         
sociale/distretto di uno strumento comune tra Comuni e Distretto che            
a partire dall'analisi dei costi di produzione dei servizi della rete           
per anziani non autosufficienti avviasse un percorso di migliore                
gestione degli interventi integrati socio-sanitari;                             
constatato che l'art. 12 della L.R. 2/03 prevede il riconoscimento di           
benefici di carattere economico finalizzati a favorire le                       
opportunita' di vita indipendente delle persone in condizione di non            
autosufficienza, anche sostenendo il lavoro di cura, mediante la                
concessione di assegni di cura e la armonizzazione di tutte le                  
disposizioni esistenti mediante una direttiva del Consiglio regionale           
(comma 3);                                                                      
considerate comunque l'urgenza e la necessita' di provvedere ad                 
apportare modificazioni, e che dall'esperienza condotta dal 1995 per            
gli anziani non autosufficienti emerge la necessita' di alcuni                  
interventi correttivi e di puntualizzazione alla citata deliberazione           
della Giunta regionale 1377/99 per assicurare una maggiore                      
omogeneita' di valutazione e di comportamenti nell'intero territorio            
regionale, in particolare per quanto riguarda la corretta                       
attribuzione ai tre livelli, la durata dei contratti e l'utilizzo               
dell'assegno di cura in relazione alla durata in continuita' dei                
contratti, come si evince dalle Relazioni annuali, sull'applicazione            
della delibera regionale 1377/99, del 2001, del 2002 ed  in parte               
anche in quella del 2003, e che a tal fine e' necessario prevedere              
azioni specifiche sia a livello aziendale che regionale;considerato,            
altresi', che a seguito della regolarizzazione delle assistenti                 
familiari e delle colf realizzata ai sensi della Legge 189/02, e'               
opportuno orientare l'uso di risorse e sostegni pubblici                        
all'emersione ed alla qualificazione del lavoro di cura a domicilio,            
prevedendo chiari impegni in tal senso qualora le attivita' di cura             
previste per l'anziano non autosufficiente siano, anche in parte,               
svolte da assistenti familiari;                                                 
valutato inoltre opportuno, cosi' come gia' previsto dalla delibera             
della Giunta regionale 1122/02 per l'assegno di cura e per la vita              
indipendente per i disabili, assumere come riferimento per la                   
valutazione delle condizioni economiche l'ISEE, secondo i principi              
del DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e                      
modificazioni;                                                                  
considerato pertanto che si rende opportuno:                                    
- in attesa della direttiva di omogeneizzazione e ridefinizione                 
complessiva dell'assegno di cura quale strumento generale di                    
intervento delle politiche sociali, apportare alcune limitate                   
integrazioni e modifiche alle normativa regionale esistente per gli             
anziani non autosufficienti (delibera G.R. 1377/99);                            
- prevedere precisi impegni delle AUSL e dei Comuni per assicurare,             
anche attraverso un costante confronto tra diverse zone                         
sociali/distretti, una maggiore omogeneita' di comportamenti in tutto           
il territorio regionale nell'applicazione delle direttive regionali,            
coinvolgendo per tale scopo lo strumento congiunto Comuni-Distretto             
previsto dalla citata deliberazione 377/04;                                     
- garantire  a livello territoriale informazione, confronto  e                  
concertazione con le OO.SS. territoriali;                                       
- adeguare l'entita' dell'assegno di cura per coloro che non                    
percepiscono l'indennita' di accompagnamento in relazione all'aumento           
del costo della vita registratosi dal 1999 al 2004 in misura pari al            
15%;                                                                            
ritenuto pertanto di dover provvedere alla approvazione di limitate e           
parziali integrazioni e modificazioni della delibera della Giunta               
regionale 1377/99, di cui all'Allegato 1, parte integrante e                    
sostanziale del presente atto;                                                  
dato atto:                                                                      
- della condivisione del presente atto espressa dalle Autonomie                 
locali nell'ambito degli strumenti di concertazione attivati per il             
monitoraggio dell'attuazione della L.R. 2/03 (cabina di regia);                 
- del parere positivo espresso dalle Confederazioni sindacali                   
regionali;                                                                      
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di              
legge:                                                                          
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza             
1/1/2002)";                                                                     
- n. 447 del 24/3/2003, concernente "Indirizzi in ordine alle                   
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco               
Rossi, ai sensi dell'art. 37 - comma 4 - della L.R. 43/01 e della               
propria deliberazione 447/03:                                                   
su proposta congiunta dell'Assessore alle Politiche sociali.                    
Immigrazione. Progetto giovani, Cooperazione internazionale Gianluca            
Borghi e dell'Assessore alla Sanita' Giovanni Bissoni;                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di modificare ed integrare la propria deliberazione 26 luglio                
1999, n. 1377 come previsto nell'Allegato 1, parte integrante e                 
sostanziale della presente deliberazione;                                       
2) di stabilire che le nuove disposizioni si applicano dall'1                   
febbraio 2005 e che i Comuni e le AUSL adeguano i Regolamenti                   
relativi all'assegno di cura alle norme regionali;3) di stabilire               
che:                                                                            
- a livello distrettuale l'organismo congiunto tra Comuni e Distretto           
previsto dalla propria deliberazione 377/04 valuti l'applicazione               
delle norme regionali relative all'assegno di cura, curando a tal               
fine una dettagliata relazione annuale di ambito zonale/distrettuale            
sull'utilizzo dell'assegno di cura;                                             
- a livello aziendale sia assicurato un confronto costante tra le               
diverse zone sociali/distretti per garantire maggiore omogeneita' in            
particolare per quanto riguarda la corretta attribuzione ai tre                 
livelli, la durata dei contratti e l'utilizzo dell'assegno di cura in           
relazione alla diffusione ed utilizzo degli altri servizi della                 
rete;                                                                           
- a livello regionale sia monitorata l'applicazione della direttiva,            
in particolare rispetto alla necessita' di maggiore omogeneita' per             
gli elementi sopra richiamati;                                                  
4) di pubblicare la presente deliberazione e l'allegata direttiva nel           
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO 1                                                                      
Modifiche ed integrazioni alla Direttiva n. 1377/99 su "Criteri,                
modalita' e procedure per la contribuzione alle famiglie disponibili            
a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto"                 
(assegno di cura)                                                               
Il punto 1 secondo capoverso e' sostituito dal seguente:                        
"L'assegno di cura rappresenta una delle opportunita'  della rete dei           
servizi prevista dalla L.R. 5/94 ed e' concesso, in alternativa                 
all'inserimento stabile in strutture residenziali, sulla base della             
valutazione delle unita' di valutazione geriatrica o del responsabile           
del caso e della disponibilita' della famiglia ad assicurare in parte           
o in toto il programma di assistenza personalizzato.".                          
Il punto 2 secondo capoverso e' integrato come segue:                           
"c) l'anziano stesso quando sia in grado di determinare e gestire le            
decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;               
d) l'amministratore di sostegno.                                                
L'assegno di cura e' concesso anche ad anziani anagraficamente                  
conviventi.".                                                                   
Al punto 4 dopo il primo capoverso e' integrato come segue:                     
"La valutazione, cosi' come la verifica periodica,  viene svolta                
presso il domicilio dell'anziano, tranne che per motivate                       
eccezioni.".                                                                    
Il punto 6 e' sostituito come segue:                                            
"L'accordo ha una durata di norma pari a sei mesi, salvo la                     
definizione di un termine diverso da parte dell'UVG, motivata dal               
progetto.                                                                       
Nell'accordo debbono essere indicati:                                           
- il programma assistenziale personalizzato e gli obiettivi da                  
perseguire;                                                                     
- le attivita' assistenziali che la famiglia e/o i soggetti indicati            
al precedente punto 2) si impegnano ad assicurare;                              
- la durata del contratto/accordo;                                              
- le modalita' ed i tempi della verifica;                                       
- l'entita' del contributo;                                                     
- le modalita' di erogazione;                                                   
- gli altri impegni da parte del familiare che si assume la                     
responsabilita' dell'accordo.                                                   
Tra questi impegni vanno esplicitati in particolare quelli relativi:            
- alla tempestiva comunicazione della eventuale corresponsione                  
dell'indennita' di accompagnamento;                                             
- alla tempestiva comunicazione di eventuali significative variazioni           
del reddito familiare di riferimento;                                           
- alla partecipazione a momenti di sostegno e/o aggiornamento per i             
familiari, organizzati dal Servizio Assistenza anziani.                         
Inoltre nel caso il piano di assistenza venga assicurato anche                  
mediante il ricorso ad assistenti familiari, nell'accordo/contratto             
il familiare che si assume la responsabilita' dell'accordo si                   
impegna:                                                                        
- a sottoscrivere con l'assistente familiare un contratto di lavoro;            
- a favorire la partecipazione dell'assistente familiare alle                   
iniziative di aggiornamento e formazione organizzate dal sistema                
locale dei servizi socio-sanitari e della formazione professionale.             
Al termine del periodo dell'accordo/contratto e' necessario                     
rivalutare la situazione, tenendo conto dei risultati ottenuti, anche           
in termini di sostegno e benessere del nucleo familiare, aggiornare             
la valutazione multidimensionale ed eventualmente adeguare il                   
programma di assistenza personalizzato.                                         
Se non sono intervenuti mutamenti che non rendono piu' adeguato,                
possibile o necessario sostenere il lavoro assistenziale dei                    
familiari  con l'assegno di cura, e' previsto il rinnovo o anche piu'           
rinnovi, compatibilmente con le risorse disponibili e le priorita'              
definite a livello regionale e di zona sociale.                                 
Per le situazioni tendenzialmente stabilizzate i rinnovi di norma               
hanno validita' sino a 12 mesi.                                                 
In ogni caso deve essere assicurata una verifica almeno semestrale da           
parte del responsabile del caso e se necessario attivata una                    
rivalutazione complessiva del caso ed una riformulazione del                    
programma assistenziale personalizzato.                                         
Il Servizio Assistenza anziani adotta procedure per i rinnovi che               
assicurino:                                                                     
- in caso di risorse limitate, il rispetto dei criteri di priorita'             
regionali integrati da quelli indicati in ambito di zona                        
sociale/distretto dai Comuni e dal Distretto;                                   
- la corretta e tempestiva informazione dei cittadini, per quanto               
riguarda sia le determinazioni in merito al rinnovo o non rinnovo               
dell'assegno che le finalita' proprie dell'assegno stesso;                      
- il coinvolgimento dell'UVG, nella sua forma semplificata indicata             
dalla del. Giunta regionale 1379/99, nella rivalutazione dei casi.".            
Il punto 7 e' sostituito come segue:                                            
"Ai fini della presente direttiva le attivita' socio-assistenziali di           
rilievo sanitario che la famiglia puo' garantire all'anziano sono               
indicate, per livello di intensita', nella Tabella 1.".                         
Il punto 9 e' sostituito come segue:                                            
"L'entita' del contributo economico da prevedersi a favore delle                
famiglie e' in relazione alla gravita' della condizione di non                  
autosufficienza dell'anziano, alle sue necessita' assistenziali ed              
alle attivita' socio-assistenziali di rilievo sanitario che la                  
famiglia e/o i soggetti indicati al precedente punto 2  si impegnano            
a garantire.                                                                    
Anche ai fini della determinazione dell'entita' del contributo                  
economico, la valutazione dei tre elementi soprarichiamati va messa             
sempre in relazione con il raggiungimento dell'obiettivo del                    
mantenimento nel proprio contesto dell'anziano non autosufficiente ed           
accompagnata da una attenta valutazione dell'equilibrio familiare e             
del positivo effetto di rinforzo e sostegno che l'assegno di cura               
puo' rappresentare rispetto all'assunzione diretta di impegni di                
cura.                                                                           
Il contributo giornaliero e' fissato in 17,81 Euro, 11,88 Euro, 8,31            
Euro, in relazione all'intensita' assistenziale come definita dai               
seguenti criteri generali:                                                      
- livello A (elevato) - 17,81 Euro per programmi assistenziali                  
rivolti ad anziani che necessitano di una presenza continua nell'arco           
della giornata e di elevata assistenza diretta in alternativa al                
ricovero in struttura residenziale. Di norma tale livello viene                 
assegnato per i programmi assistenziali individuali con impegni di              
cura del familiare con una prevalenza di attivita' assistenziali tra            
quelle di livello elevato indicate nell'Allegato 1 o per i programmi            
assistenziali  individuali con impegni di cura rivolti a soggetti               
dementi con gravi disturbi comportamentali e/o cognitivi con                    
necessita' di assistenza continua;                                              
- livello B (alto) - 11,88 Euro per programmi assistenziali rivolti             
ad anziani che necessitano di una presenza continua nell'arco della             
giornata e di assistenza diretta di livello alto. Di norma tale                 
livello viene assegnato per i programmi assistenziali individuali che           
non si trovino nella condizione precedente, con impegni di cura del             
familiare con una prevalenza di attivita' assistenziali tra quelle di           
livello alto indicate nell'Allegato 1;                                          
- livello C (medio) - 8,31 Euro per  programmi assistenziali                    
individuali che non si trovino nelle condizioni precedenti, con                 
impegni di cura del familiare con una prevalenza di attivita'                   
assistenziali di livello medio indicate nell'Allegato 1.                        
L'UVGT si attiene ai criteri sopra definiti per la determinazione               
della proposta di entita' del contributo, tenendo conto anche:                  
- della frequenza delle attivita' assistenziali,                                
- del relativo impegno temporale e della sua distribuzione  nell'arco           
della giornata,                                                                 
- della incidenza degli impegni di cura derivanti da condizioni                 
sanitarie complesse,                                                            
- della possibilita' di specifiche valutazioni finalizzate al                   
raggiungimento dell'obiettivo del mantenimento dell'anziano nel                 
proprio contesto e del suo benessere.                                           
Le AUSL ed i Comuni assicurano momenti formativi e di confronto                 
periodico con le UVGT e i responsabili del caso al fine di garantire            
una omogenea applicazione  dei criteri di valutazione sopra                     
richiamati.                                                                     
In sede di Accordo di programma i criteri generali possono essere               
specificati, con riferimenti oggettivi, in relazione                            
all'articolazione della rete dei servizi in ciascun ambito                      
territoriale. Possono inoltre essere individuati criteri di                     
priorita'.                                                                      
In tal caso detti criteri debbono essere esplicitati nel Regolamento            
di gestione dell'assegno di cura.                                               
Non possono essere adottati dai Servizi Assistenza anziani e dalle              
UVGT altri criteri di riferimento se non nelle forme sopra indicate.            
Se l'anziano non autosufficiente e' titolare di indennita' di                   
accompagnamento o indennita' analoga, erogato dall'INPS, dall'INAIL o           
da altri, il contributo economico alla famiglia e' ridotto                      
rispettivamente a 7,75 per il livello A, 5,17 per il livello B, 3,62            
per il livello C dalla data di concessione della stesso.                        
Negli accordi/contratti e' esplicitamente previsto che l'assegno di             
cura viene ridotto dalla data di concessione dell'indennita' di                 
accompagnamento ed avviate le procedure per eventuali recuperi, da              
attuare nella erogazione dell'assegno di cura nei mesi successivi,              
con modalita' che tengano comunque conto delle condizioni del nucleo            
familiare.                                                                      
Al fine di ridurre difficolta' e problemi per i percettori                      
dell'assegno di cura, i Servizi Assistenza anziani adottano le                  
procedure atte a monitorare con la massima tempestivita' la                     
concessione della indennita' di accompagnamento al fine di adeguare             
nel tempo piu' breve la concessione dell'assegno di cura. A tal fine            
vengono concordate procedure di comunicazione tempestiva, di norma              
utilizzando strumenti informatici, sia con il Dipartimento di Sanita'           
pubblica per quanto riguarda gli esiti delle visite, sia con i Comuni           
capoluoghi di Provincia delegati alla gestione delle procedure per la           
concessione delle provvidenze economiche per gli invalidi civili.".             
Il punto 10 e' sostituito dal seguente, fatto salvo la validita'                
relativa dei contratti in essere sino al primo rinnovo:                         
"A partire dall'1 febbraio 2005 la fruizione di nuovi contratti per             
l'assegno di cura ed il rinnovo di contratti in essere e' subordinata           
ad una verifica della condizione economica del soggetto anziano                 
beneficiario delle cure, effettuata, a titolo sperimentale sino                 
all'entrata in vigore della direttiva regionale prevista dall'art. 49           
della L.R. 2/03, sulla base delle modalita' e dei limiti di seguito             
riportati.                                                                      
Per i contratti in essere la verifica della situazione economica in             
base all'ISEE va effettuata al momento del rinnovo; sino a quella               
data permangono i criteri di valutazione del reddito assunti al                 
momento della concessione o del rinnovo precedente.                             
a) Limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente                
(ISEE)                                                                          
Per usufruire dell'assegno di cura l'Indicatore della Situazione                
Economica Equivalente (ISEE) dell'anziano beneficiario delle cure,              
calcolato secondo quanto previsto dal DLgs n. 109 del 31 marzo 1998 e           
successive modifiche ed integrazioni, non dovra' essere superiore a             
20.000 Euro annui.                                                              
b) Composizione del nucleo familiare                                            
Ai fini della concessione dell'assegno di cura il nucleo familiare di           
riferimento e' costituito dal solo anziano beneficiario delle cure;             
si considera pertanto la situazione economica e patrimoniale del solo           
anziano estratta da quella del nucleo familiare di riferimento, cosi'           
come previsto dall'art. 3, comma 2 del DLgs n. 109 del 31 marzo 1998            
e successive modifiche ed integrazioni.                                         
c) Aggiornamento del limite ISEE                                                
Tutti i limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente, al 31/12, in           
misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al               
consumo calcolato dall'ISTAT, con determinazione del Responsabile del           
Servizio competente.".                                                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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